(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4. 
 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
    La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
secondo le seguenti modalita': 
    a. visite reciproche di delegazioni di  alto  livello  agli  enti
militari e civili; 
    b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti; 
    c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti; 
    d. scambio di relatori e di personale di formazione,  nonche'  di
studenti provenienti da istituzioni militari; 
    e. partecipazione  a  corsi  teorici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e  simposi  organizzati
presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune
accordo fra le Parti: 
    f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
    g. partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento
della pace; 
    h. visite di navi ed aeromobili militari; 
    i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
    j. supporto alle  iniziative  commerciali  inerenti  materiali  e
servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa; 
    k. altri settori militari di interesse  comune  per  entrambe  le
Parti.