(Allegato-art. 5)
 
                             Articolo 5. 
 
 
              Cooperazione nel settore degli armamenti 
 
    1. Le Parti potranno prendere  accordi  diretti  in  merito  alla
collaborazione  nel  settore  degli  armamenti  e  dello  scambio  di
materiali  come  anche  sulla  categoria  del   materiale   e   degli
equipaggiamenti  che  potranno  essere  oggetto   dell'attivita'   di
scambio. 
    2.  L'approvvigionamento  di   materiali   nell'interesse   delle
rispettive Forze armate sara' attuato o con  operazioni  dirette  fra
Stato e Stato o tramite societa' private autorizzate  dai  rispettivi
Governi.