Articolo 5. Cooperazione nel settore degli armamenti 1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attivita' di scambio. 2. L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze armate sara' attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.