(Allegato-art. 7)
 
                             Articolo 7. 
 
 
             Impegni nel settore dei materiali di difesa 
 
    Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per
incoraggiare  l'esecuzione,  da  parte  delle  industrie  e/o   delle
organizzazioni interessate, del  presente  Accordo  e  dei  contratti
firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.