(Allegato-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterra'
le spese di  sua  competenza  relative  all'esecuzione  del  presente
Accordo, ivi incluse: 
    a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed
infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta
al proprio personale in conformita' con le proprie norme; 
    b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla rimozione  e  dall'evacuazione  di  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui  sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza   presso   infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze 
              Parte di provvedimento in formato grafico
    armate a tutto  il  personale  della  Parte  inviante  che  possa
necessitare  di  assistenza  sanitaria  durante  l'esecuzione   delle
attivita' di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e,
ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la
Parte inviante ne sostenga le spese. 
    3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo sono
subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.