Articolo 8 Aspetti finanziari 1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' con le proprie norme; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Parte di provvedimento in formato grafico armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.