(Allegato-art. 9)
 
                             Articolo 9. 
 
 
                         Risarcimento danni 
 
    1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione nell'ambito  del  presente  Accordo,  sara'  a
carico della Parte inviante e di comune accordo. 
    2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di  perdite
o danni causati nello svolgimento delle, o  in  connessione  con,  le
attivita' ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno  tale
perdita o danno di comune accordo.