Art. 3 
 
          Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' istituito il Comitato
promotore  delle  celebrazioni  rossiniane,  di  seguito   denominato
«Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  o
da un suo  delegato,  e  composto  dal  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal  presidente
della Regione Marche, dal sindaco del Comune di  Pesaro,  nonche'  da
quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane
ed europee, esperti della vita e delle opere  di  Gioachino  Rossini,
nominati  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Il Comitato, anche  attraverso  la  collaborazione  di  soggetti
privati, valorizza e diffonde in Italia e  all'estero  la  conoscenza
della  figura  e  dell'opera  di  Gioachino  Rossini   mediante   gli
interventi di cui  all'articolo  2,  da  realizzare  avvalendosi  del
contributo straordinario di cui all'articolo 4. 
  3.  Entro  novanta  giorni  dal  termine  delle  celebrazioni,   il
Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31  dicembre  2019,
predispone una relazione conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  e
sull'utilizzazione  dei  contributi  ricevuti,   che   trasmette   al
Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere. 
  4. Il Comitato costituisce un comitato scientifico, composto da non
piu' di dieci personalita' di chiara fama, esperti della vita e delle
opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le
iniziative di cui all'articolo 2.  Sono  componenti  di  diritto  del
comitato scientifico i quattro  insigni  esponenti  della  cultura  e
dell'arte musicali nominati ai sensi del comma  1,  tra  i  quali  il
medesimo comitato elegge il proprio coordinatore. 
  5.  Il  Comitato,  sulla  base   degli   indirizzi   del   comitato
scientifico,  redige  un  programma  delle  attivita',  ne   monitora
l'attuazione e individua  i  soggetti  attuatori  di  ogni  specifica
attivita'. 
  6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non  sono
riconosciuti compensi o  gettoni  di  presenza  comunque  denominati.
Eventuali costi di  funzionamento  dei  comitati,  inclusi  eventuali
rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a  carico
del contributo straordinario di cui all'articolo 4.