Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dall'attuazione  dell'articolo  4,  pari  a
680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 354 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nel  S.O.   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: 
              «354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti  al
          settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro  annui  da  iscrivere  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo.».