Art. 5 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: «354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».