Art. 6 
 
       Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro 
 
  1. Presso ciascun ufficio  scolastico  regionale  e'  istituita  la
commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo
di garantire il rispetto delle disposizioni del presente  regolamento
sul territorio regionale. 
  2. La commissione e' presieduta dal dirigente preposto  all'ufficio
scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e'  composta
dai seguenti soggetti: 
    a) tre  studenti  designati  dal  coordinamento  regionale  delle
consulte provinciali degli studenti; 
    b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante  della
regione  di  riferimento  dell'ufficio  scolastico  regionale  e   un
genitore, designati dal dirigente preposto alla  direzione  di  detto
ufficio. 
  3. Gli studenti della scuola  secondaria  superiore  o  i  soggetti
aventi la relativa potesta' genitoriale  possono  presentare  reclamo
all'ufficio scolastico regionale territorialmente  competente  contro
le violazioni delle norme di cui agli  articoli  2,  3,  4  e  5  del
presente regolamento, commesse in occasione  dell'organizzazione  dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero  legate  a  disposizioni
emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto  con  il  presente
regolamento. 
  4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico  regionale,  ovvero
altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria  svolta  dalla
commissione, decide sul reclamo  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 
  5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di cui al  comma
4  esclusivamente  sulla   base   dell'esame   della   documentazione
presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone  il
reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 
  6. La commissione resta in carica per due anni scolastici. 
  7. Per la partecipazione  ai  lavori  della  commissione  non  sono
previsti compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita', comunque denominate.