IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di
sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  delle  scale  mobili  in
servizio pubblico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto»; 
  Vista la norma UNI EN 115-1 del 2010 avente per titolo:  «Sicurezza
delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. Parte I: costruzione  ed
installazione»; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n.  60,  «Modifica  alla  legge  14
febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi
sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006; 
  Considerato che il decreto ministeriale 18 settembre  1975,  «Norme
tecniche di sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  delle  scale
mobili in servizio pubblico» e'  in  vigore  per  la  parte  relativa
all'art. 6 recante le «Norme di esercizio»; 
  Vista la problematica promossa dall'Unione italiana  dei  ciechi  e
degli ipovedenti, riguardante l'accesso di  persone  non  vedenti  su
scale mobili accompagnate da cani guida; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 365 del 12 ottobre  2015,  con  il
quale e' istituito il Gruppo di lavoro con il compito  di  analizzare
la possibilita' dell'accesso alle scale mobili da  parte  di  persone
non vedenti accompagnate da cane guida; 
  Viste le conclusioni del Gruppo di lavoro di  cui  sopra  trasmesse
alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti  fissi
ed il trasporto pubblico locale con nota  n.  351  del  25  settembre
2017; 
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una  revisione  del  decreto
ministeriale 18 settembre 1975, «Norme tecniche di sicurezza  per  la
costruzione e l'esercizio delle scale mobili  in  servizio  pubblico»
relativamente all'art. 6, «Norme di esercizio»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 6 «Norme di esercizio» del decreto ministeriale 18 settembre
1975, «Norme tecniche di sicurezza per la costruzione  e  l'esercizio
delle scale mobili in servizio pubblico», punto 6.1  «Regolamento  di
esercizio», quinto comma, terzo punto «divieto di posare sui  gradini
ombrelli,  carrozzine,  carrelli,  cani,  pacchi,  ecc.»,  e'   cosi'
modificato: 
    «divieto di posare sui gradini  ombrelli,  carrozzine,  carrelli,
pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini  animali;  fanno
eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati  idonei  al
transito sulla scala mobile o tappeto mobile da  strutture  o  scuole
specifiche riconosciute  dall'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli
ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente  deve
essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle  scale
mobili o tappeti mobili».