Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  Entro il 30 marzo 2018: 
    i. i gestori di mercati regolamentati autorizzati e i gestori  di
sistemi multilaterali di  negoziazione  operativi  alla  data  del  3
gennaio 2018, adempiono, agli obblighi  comunicativi  previsti  nelle
allegate Istruzioni di vigilanza agli articoli 
      a. 7, comma 1, lettera b); 
      b. 9, comma 1; 
      c. 13; 
      d. 18, commi 1 e 2; 
      e. 19, commi 1 e 2; 
      f. 22; 
      g. 23, commi 3 e 4; 
      h. 24, comma 1; 
      i. 25; 
      j. 26; 
      k. 28, commi 1 e 3; 
    ii.  le  banche  italiane  e  le  Sim  adempiono  agli   obblighi
comunicativi previsti nelle allegate Istruzioni di vigilanza all'art.
29, commi 1 e 2; 
    iii. i soggetti indicati all'art. 67-ter, comma  8,  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  adempiono  agli   obblighi
comunicativi  previsti  nelle  allegate   Istruzioni   di   vigilanza
all'articolo 29, commi 1 e 2.