Art. 2 Disposizioni transitorie Entro il 30 marzo 2018: i. i gestori di mercati regolamentati autorizzati e i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione operativi alla data del 3 gennaio 2018, adempiono, agli obblighi comunicativi previsti nelle allegate Istruzioni di vigilanza agli articoli a. 7, comma 1, lettera b); b. 9, comma 1; c. 13; d. 18, commi 1 e 2; e. 19, commi 1 e 2; f. 22; g. 23, commi 3 e 4; h. 24, comma 1; i. 25; j. 26; k. 28, commi 1 e 3; ii. le banche italiane e le Sim adempiono agli obblighi comunicativi previsti nelle allegate Istruzioni di vigilanza all'art. 29, commi 1 e 2; iii. i soggetti indicati all'art. 67-ter, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adempiono agli obblighi comunicativi previsti nelle allegate Istruzioni di vigilanza all'articolo 29, commi 1 e 2.