Art. 10. Comunicazioni dell'organo di controllo alla Banca d'Italia 1. Al fine di consentire alla Banca d'Italia di accertare la presenza, in via continuativa, dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi previsti dall'art. 65, comma 1, del Testo Unico, l'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarita' riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 2. L'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato invia alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree indicate all'art. 8.