(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
     Comunicazioni dell'organo di controllo alla Banca d'Italia 
 
    1. Al fine di consentire alla  Banca  d'Italia  di  accertare  la
presenza, in via continuativa, dei presidi necessari  per  soddisfare
gli obblighi  previsti  dall'art.  65,  comma  1,  del  Testo  Unico,
l'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato trasmette
senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni  e
degli accertamenti concernenti  le  irregolarita'  riscontrate  nella
gestione  ovvero  le  violazioni   delle   norme   che   disciplinano
l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 
    2. L'organo di controllo del gestore  del  mercato  regolamentato
invia alla Banca d'Italia,  in  occasione  della  trasmissione  della
documentazione di bilancio, una relazione  sull'esito  dei  controlli
effettuati nelle aree indicate all'art. 8.