(Allegato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi
                           di cooperazione 
 
    1.  Il  gestore  del  mercato  regolamentato  invia  alla   Banca
d'Italia: 
      a)  i  documenti  attestanti  le  convocazioni  dell'organo  di
amministrazione e dell'assemblea, contenenti l'esplicita  indicazione
dell'ordine del giorno oggetto  della  convocazione  e  l'elenco  dei
documenti che saranno presentati; 
      b)  il  bilancio  d'esercizio  e,  ove  redatto,  il   bilancio
consolidato,   entro   30   giorni   dall'approvazione    da    parte
dell'assemblea dei soci, corredato  dal  verbale  assembleare,  dalla
relazione  degli  amministratori  sulla  gestione,  dalla   relazione
dell'organo  di  controllo  e  dalla  relazione  della  societa'   di
revisione; 
      c) una copia  dei  bilanci  delle  societa'  controllate  e  un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti  il  bilancio
delle societa' collegate. 
    2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette  senza  indugio
alla Banca d'Italia: 
      a)  i  documenti  di   pianificazione   aziendale,   sottoposti
all'organo  di  amministrazione,  riguardanti   anche   le   societa'
controllate, nei quali vengono  delineati  gli  obiettivi  strategici
perseguiti,  con  l'indicazione  dei  tempi  e  delle  modalita'   di
attuazione; 
      b)  gli  accordi,  sottoposti  all'organo  di  amministrazione,
aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere
riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.