Art. 12. Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi di cooperazione 1. Il gestore del mercato regolamentato invia alla Banca d'Italia: a) i documenti attestanti le convocazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea, contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione e l'elenco dei documenti che saranno presentati; b) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e dalla relazione della societa' di revisione; c) una copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilancio delle societa' collegate. 2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Banca d'Italia: a) i documenti di pianificazione aziendale, sottoposti all'organo di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione; b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.