(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
               Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento  di  esecuzione
(UE) 2016/824, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, il  gestore
comunica alla Banca d'Italia  le  informazioni  di  cui  all'art.  3,
lettere a), b), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e z). 
    2. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8, 11 e  12
si applicano anche ai gestori di MTF e OTF. 
    3. Le informazioni di cui al comma 1  sono  trasmesse,  ai  sensi
dell'art. 62-quater comma 2 lettera d)  del  Testo  Unico,  anche  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.