Art. 14. Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, il gestore comunica alla Banca d'Italia le informazioni di cui all'art. 3, lettere a), b), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e z). 2. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8, 11 e 12 si applicano anche ai gestori di MTF e OTF. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, ai sensi dell'art. 62-quater comma 2 lettera d) del Testo Unico, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.