(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
Comunicazioni in merito  alle  modifiche  alla  regolamentazione  del
                               mercato 
 
    1. I gestori  delle  sedi  di  negoziazione  inviano  alla  Banca
d'Italia i progetti di modifica del regolamento del mercato  e  delle
relative disposizioni tecniche  di  attuazione  ad  esso  connesse  o
soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni  regolamentari
stesse, almeno 20 giorni lavorativi prima  della  data  prevista  per
l'approvazione formale da parte dell'organo competente. A tal fine, i
gestori medesimi trasmettono alla Banca d'Italia: 
    a) una relazione esplicativa  dei  contenuti  e  delle  finalita'
delle modifiche proposte, con l'indicazione dell'eventuale  richiesta
delle modifiche da parte dei soggetti interessati; 
    b) i testi del regolamento e delle relative disposizioni tecniche
di  attuazione  con  evidenza  delle  modifiche  che   si   intendono
apportare; 
    c) una relazione  esplicativa  degli  esiti  della  consultazione
sulle modifiche proposte. 
    2. Il testo approvato dall'organo competente viene  inviato  alla
Banca d'Italia dando evidenza delle  eventuali  modifiche  apportate.
Per i mercati regolamentati l'invio e' effettuato ai  fini  dell'art.
64-quater, comma 6, del Testo Unico. 
    3. I gestori delle sedi di negoziazione danno idonea pubblicita',
anche  tramite  il  proprio  sito  Internet,  del   testo   integrale
aggiornato del regolamento del mercato e delle relative  disposizioni
tecniche di attuazione.