Art. 15. Comunicazioni in merito alle modifiche alla regolamentazione del mercato 1. I gestori delle sedi di negoziazione inviano alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse o soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni regolamentari stesse, almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente. A tal fine, i gestori medesimi trasmettono alla Banca d'Italia: a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalita' delle modifiche proposte, con l'indicazione dell'eventuale richiesta delle modifiche da parte dei soggetti interessati; b) i testi del regolamento e delle relative disposizioni tecniche di attuazione con evidenza delle modifiche che si intendono apportare; c) una relazione esplicativa degli esiti della consultazione sulle modifiche proposte. 2. Il testo approvato dall'organo competente viene inviato alla Banca d'Italia dando evidenza delle eventuali modifiche apportate. Per i mercati regolamentati l'invio e' effettuato ai fini dell'art. 64-quater, comma 6, del Testo Unico. 3. I gestori delle sedi di negoziazione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.