Art. 16. Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti 1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia dati e notizie sugli operatori e strumenti finanziari negoziati, sui contratti conclusi e sull'attivita' svolta dagli operatori sul circuito di scambi. L'acquisizione di tali informazioni puo' avvenire attraverso: a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilita', in tempo reale, dell'andamento degli scambi; b) periodici flussi informatici, preferibilmente su supporto elettronico, secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia; c) richieste occasionali volte a soddisfare specifiche esigenze di valutazione. 2. Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.