(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
         Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti 
 
    1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia dati e
notizie  sugli  operatori  e  strumenti  finanziari  negoziati,   sui
contratti  conclusi  e  sull'attivita'  svolta  dagli  operatori  sul
circuito di scambi. L'acquisizione di tali informazioni puo' avvenire
attraverso: 
    a)   collegamenti   telematici   che   assicurino   la   completa
visibilita', in tempo reale, dell'andamento degli scambi; 
    b) periodici  flussi  informatici,  preferibilmente  su  supporto
elettronico, secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia; 
    c) richieste occasionali volte a soddisfare  specifiche  esigenze
di valutazione. 
    2. Le modifiche incidenti sui  meccanismi  di  funzionamento  del
sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere
comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.