Art. 17. Informazioni relative ai requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione 1. Al fine di consentire alla Banca d'Italia di verificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dagli articoli 65-quater e 65-quinquies del Testo Unico, nonche' di monitorare l'attivita' di negoziazione matched principal eventualmente svolta, verificando in particolare che la stessa continui a ricadere nell'ambito della definizione di cui all'art. 1, comma 6-octies, del Testo Unico e che non generi conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela, i gestori dell'OTF, fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, forniscono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni: a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non puo' operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico; b) una descrizione dettagliata del modo in cui sara' esercitata la discrezionalita', in particolare relativamente al momento in cui puo' essere ritirato un ordine dall'OTF e al momento e alle modalita' secondo cui due o piu' ordini dei clienti saranno abbinati nell'ambito di detto sistema; c) una descrizione dettagliata delle modalita' con le quali viene impiegata la negoziazione matched principal. 2. Le informazioni previste al comma 1 sono trasmesse al momento della richiesta di autorizzazione alla gestione di OTF o dell'istanza di verifica di cui all'art. 64, comma 7, del Testo Unico, e in occasione di ogni successivo cambiamento ovvero dell'avvio dell'operativita' di un nuovo OTF.