(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
Informazioni  relative  ai  requisiti   specifici   per   i   sistemi
                     organizzati di negoziazione 
 
    1. Al fine di consentire alla Banca  d'Italia  di  verificare  il
rispetto dei requisiti specifici richiesti dagli articoli 65-quater e
65-quinquies del Testo Unico, nonche' di  monitorare  l'attivita'  di
negoziazione matched principal eventualmente svolta,  verificando  in
particolare che la  stessa  continui  a  ricadere  nell'ambito  della
definizione di cui all'art. 1, comma 6-octies, del Testo Unico e  che
non generi conflitti di interesse tra il gestore e la sua  clientela,
i gestori dell'OTF, fermo restando quanto previsto dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/824, forniscono alla Banca d'Italia le  seguenti
informazioni: 
    a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema  non
corrisponde e non puo' operare  come  un  mercato  regolamentato,  un
sistema  multilaterale  di   negoziazione   o   un   internalizzatore
sistematico; 
    b) una descrizione dettagliata del modo in cui  sara'  esercitata
la discrezionalita', in particolare relativamente al momento  in  cui
puo' essere ritirato un ordine dall'OTF e al momento e alle modalita'
secondo  cui  due  o  piu'  ordini  dei  clienti   saranno   abbinati
nell'ambito di detto sistema; 
    c) una descrizione dettagliata delle modalita' con le quali viene
impiegata la negoziazione matched principal. 
    2. Le informazioni previste al comma 1 sono trasmesse al  momento
della richiesta di autorizzazione alla gestione di OTF o dell'istanza
di verifica di cui all'art. 64,  comma  7,  del  Testo  Unico,  e  in
occasione  di   ogni   successivo   cambiamento   ovvero   dell'avvio
dell'operativita' di un nuovo OTF.