Art. 18. Relazione sulle verifiche condotte sulle strutture tecnologiche e informatiche 1. I gestori delle sedi di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne al gestore della sede di negoziazione, purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. 2. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano, entro il mese di marzo, alla Banca d'Italia i risultati delle verifiche di cui al comma 1 riferite all'esercizio precedente, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.