Art. 19. Accordi e sistemi di market making 1. Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making in base all'art. 65-sexies, comma 3, del Testo Unico, trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento: a) una descrizione in merito al contenuto degli accordi di cui all'art. 65-sexies, comma 3, del Testo unico, unitamente all'indicazione di coloro che vi hanno aderito; b) una descrizione degli incentivi richiesti dalle disposizioni dell'Unione europea e dalle relative norme di attuazione nonche' di quelli offerti di propria iniziativa; c) i meccanismi e le procedure poste in essere per il monitoraggio continuo dell'effettiva conformita' del partecipante all'accordo di market making e, laddove previsti, ai sistemi di market making; d) una descrizione puntuale dei parametri adottati per la valutazione delle circostanze eccezionali o delle situazioni di stress del mercato nonche' le procedure e le modalita' per fornire al pubblico le informazioni relative al verificarsi di dette situazioni di mercato. 2. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento, l'elenco dei membri e partecipanti ai propri mercati che hanno sottoscritto un accordo di market making in virtu' dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2017/578 ovvero hanno aderito volontariamente ad accordi con la sede di negoziazione per attivita' di sostegno della liquidita' degli strumenti finanziari, indicandone l'ambito di applicazione in termini di mercati, strumenti finanziari nonche' la data di avvio e di cessazione dell'attivita'. 3. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Banca d'Italia, anche attraverso l'aggiornamento di cui al comma 2, in merito al recesso di un membro o partecipante da un accordo di market making o, laddove previsti, dai sistemi di market making. 4. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Banca d'Italia di: a) ogni evidenza utile dalla quale si possa sospettare l'implementazione di una strategia di market making da parte di un membro o partecipante senza che sia stato sottoscritto un accordo di market making con la sede di negoziazione; b) violazioni degli accordi o, laddove previsti, dei sistemi di market making e delle relative iniziative adottate.