(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
                 Accordi e sistemi di market making 
 
    1. Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o
clienti che perseguono strategie di market making  in  base  all'art.
65-sexies, comma 3, del Testo Unico, trasmettono alla Banca  d'Italia
in occasione di ogni successivo cambiamento: 
    a) una descrizione in merito al contenuto degli  accordi  di  cui
all'art.  65-sexies,   comma   3,   del   Testo   unico,   unitamente
all'indicazione di coloro che vi hanno aderito; 
    b) una descrizione degli incentivi richiesti  dalle  disposizioni
dell'Unione europea e dalle relative norme di attuazione  nonche'  di
quelli offerti di propria iniziativa; 
    c)  i  meccanismi  e  le  procedure  poste  in  essere   per   il
monitoraggio continuo  dell'effettiva  conformita'  del  partecipante
all'accordo di market making  e,  laddove  previsti,  ai  sistemi  di
market making; 
    d)  una  descrizione  puntuale  dei  parametri  adottati  per  la
valutazione delle  circostanze  eccezionali  o  delle  situazioni  di
stress del mercato nonche' le procedure e le modalita' per fornire al
pubblico le informazioni relative al verificarsi di dette  situazioni
di mercato. 
    2. Le sedi di negoziazione trasmettono  alla  Banca  d'Italia  in
occasione di ogni  successivo  cambiamento,  l'elenco  dei  membri  e
partecipanti ai propri mercati che hanno sottoscritto un  accordo  di
market making in virtu' dell'art. 1  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/578 ovvero hanno aderito volontariamente ad accordi con la  sede
di negoziazione per attivita'  di  sostegno  della  liquidita'  degli
strumenti finanziari, indicandone l'ambito di applicazione in termini
di mercati, strumenti finanziari  nonche'  la  data  di  avvio  e  di
cessazione dell'attivita'. 
    3. Le sedi di negoziazione  informano  tempestivamente  la  Banca
d'Italia, anche attraverso l'aggiornamento di  cui  al  comma  2,  in
merito al recesso di un membro o partecipante da un accordo di market
making o, laddove previsti, dai sistemi di market making. 
    4. Le sedi di negoziazione  informano  tempestivamente  la  Banca
d'Italia di: 
    a)  ogni  evidenza  utile  dalla  quale   si   possa   sospettare
l'implementazione di una strategia di market making da  parte  di  un
membro o partecipante senza che sia stato sottoscritto un accordo  di
market making con la sede di negoziazione; 
    b) violazioni degli accordi o, laddove previsti, dei  sistemi  di
market making e delle relative iniziative adottate.