Art. 2. Definizioni 1. Ai fini delle presenti istruzioni si applicano le seguenti definizioni: a) «Testo unico»: il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; b) «Regolamento Mercati»: la delibera Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni; c) «CODISE (Continuita' di servizio)»: struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria, presieduta dalla Banca d'Italia. Alle sue iniziative partecipano le sedi di negoziazione o i sistemi multilaterali di scambio dei depositi monetari in euro a tal fine nominativamente individuate. 2. Ai fini delle presenti Istruzioni: a) un'attivita' e' considerata strategica per la gestione tipica aziendale se: i. ha ad oggetto profili operativi della sede di negoziazione, profili organizzativi del relativo gestore ovvero funzioni o compiti a questo attribuiti dall'ordinamento; ii. un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbe la sana e prudente gestione ovvero la capacita' del gestore della sede di negoziazione di continuare a garantire la conformita' propria o del mercato gestito alle condizioni e agli obblighi imposti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Sono considerate in ogni caso attivita' strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584; b) si intendono per: i. «funzioni operative»: le funzioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584; ii. «funzioni operative critiche»: le funzioni operative di cui all'art. 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584. 3. Ai fini delle presenti istruzioni si applicano inoltre le definizioni contenute nel Testo Unico e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 e nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.