(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini delle presenti istruzioni  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) «Testo unico»: il Testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni; 
      b) «Regolamento Mercati»: la delibera  Consob  del  29  ottobre
2007, n. 16191 e successive modificazioni; 
      c)  «CODISE  (Continuita'  di  servizio)»:  struttura  per   il
coordinamento  delle  crisi  operative  della   piazza   finanziaria,
presieduta dalla Banca d'Italia. Alle sue iniziative  partecipano  le
sedi di  negoziazione  o  i  sistemi  multilaterali  di  scambio  dei
depositi monetari in euro a tal fine nominativamente individuate. 
    2. Ai fini delle presenti Istruzioni: 
      a) un'attivita'  e'  considerata  strategica  per  la  gestione
tipica aziendale se: 
        i.  ha  ad  oggetto   profili   operativi   della   sede   di
negoziazione,  profili  organizzativi  del  relativo  gestore  ovvero
funzioni o compiti a questo attribuiti dall'ordinamento; 
        ii.  un'anomalia  nella  sua  esecuzione  o  la  sua  mancata
esecuzione comprometterebbe la sana e  prudente  gestione  ovvero  la
capacita' del gestore della sede  di  negoziazione  di  continuare  a
garantire  la  conformita'  propria  o  del  mercato   gestito   alle
condizioni e agli obblighi imposti  dal  Testo  Unico,  dal  presente
regolamento  e  dalle  pertinenti  disposizioni  dell'Unione  europea
direttamente applicabili. Sono considerate  in  ogni  caso  attivita'
strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative  e
le funzioni operative critiche di cui all'art. 6, paragrafi  2  e  6,
del regolamento delegato (UE) 2017/584; 
      b) si intendono per: 
        i. «funzioni operative»:  le  funzioni  di  cui  all'art.  6,
paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584; 
        ii. «funzioni operative critiche»: le funzioni  operative  di
cui all'art. 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584. 
    3. Ai fini delle presenti  istruzioni  si  applicano  inoltre  le
definizioni contenute nel Testo  Unico  e  nel  Regolamento  (UE)  n.
600/2014  e  nelle  pertinenti   disposizioni   dell'Unione   europea
direttamente applicabili.