Art. 20. Comunicazioni in merito ai requisiti operativi delle sedi di negoziazione 1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia, entro il mese di marzo di ciascun anno, il documento di autovalutazione di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584, in merito alla loro conformita' all'art. 65-sexies del Testo Unico e a quanto previsto dal medesimo regolamento delegato, con particolare riferimento: a) ai meccanismi decisionali e di governance; b) alla dotazione e alle competenze del personale; c) all'esternalizzazione di funzioni operative di cui all'art. 6 del medesimo regolamento delegato; d) alla capacita' dei propri sistemi di negoziazione; e) alle disposizioni in materia di continuita' operativa; f) ai controlli pre e post-negoziazione; g) alle procedure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica volte a proteggere i propri sistemi. 2. Il documento di autovalutazione contiene per ciascuna area tematica indicata al comma 1: a) il puntuale riferimento alla documentazione da ultimo trasmessa alla Banca d'Italia; b) i cambiamenti e gli interventi eventualmente apportati nell'anno di riferimento; c) i cambiamenti programmati e la relativa tempistica di implementazione; d) le misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.