(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
Comunicazioni  in  merito  ai  requisiti  operativi  delle  sedi   di
                            negoziazione 
 
    1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia, entro
il mese di marzo di ciascun anno, il documento di autovalutazione  di
cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584, in merito alla
loro conformita' all'art.  65-sexies  del  Testo  Unico  e  a  quanto
previsto  dal  medesimo   regolamento   delegato,   con   particolare
riferimento: 
    a) ai meccanismi decisionali e di governance; 
    b) alla dotazione e alle competenze del personale; 
    c) all'esternalizzazione di funzioni operative di cui all'art.  6
del medesimo regolamento delegato; 
    d) alla capacita' dei propri sistemi di negoziazione; 
    e) alle disposizioni in materia di continuita' operativa; 
    f) ai controlli pre e post-negoziazione; 
    g) alle procedure e  disposizioni  per  la  sicurezza  fisica  ed
elettronica volte a proteggere i propri sistemi. 
    2. Il documento di autovalutazione  contiene  per  ciascuna  area
tematica indicata al comma 1: 
    a)  il  puntuale  riferimento  alla  documentazione   da   ultimo
trasmessa alla Banca d'Italia; 
    b)  i  cambiamenti  e  gli  interventi  eventualmente   apportati
nell'anno di riferimento; 
    c)  i  cambiamenti  programmati  e  la  relativa  tempistica   di
implementazione; 
    d) le misure adottate  e  da  adottare  per  la  rimozione  delle
disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.