Art. 23. Comunicazioni in materia di performance e capacity dei sistemi 1. Le sedi di negoziazione in occasione di qualsiasi grave interruzione delle negoziazioni non dovuta alla volatilita' del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettivita' inviano, entro due giorni lavorativi dall'evento, un «incident report» nel quale vengono fornite informazioni in merito: a) alle cause del malfunzionamento; b) all'impatto del malfunzionamento sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni; c) alle misure intraprese o che si intende intraprendere e alle relative tempistiche. In caso di incidenti che possano avere impatti rilevanti sul sistema finanziario italiano, la sede di negoziazione che partecipa al CODISE ne richiede l'immediata attivazione fornendo una prima valutazione riguardo gli operatori potenzialmente danneggiati. 2. Nei casi in cui le informazioni di cui al comma 1 non siano disponibili entro il termine di due giorni dall'evento, le sedi di negoziazione comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e trasmettono le predette informazioni non appena disponibili. 3. Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento, le politiche, i meccanismi e le procedure adottate in materia di: a) monitoraggio in tempo reale dei propri sistemi di negoziazione; b) limiti di regolazione (throttling limits) e monitoraggio del flusso di concentrazione degli ordini; c) esame periodico della performance e capacity dei propri sistemi di negoziazione; d) cancellazione degli ordini o delle transazioni. 4. Le sedi di negoziazione trasmettono altresi' alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento il piano di continuita' operativa e le misure di disaster recovery di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584, fornendo espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione precedentemente trasmessa.