(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
   Comunicazioni in materia di performance e capacity dei sistemi 
 
    1. Le sedi  di  negoziazione  in  occasione  di  qualsiasi  grave
interruzione delle  negoziazioni  non  dovuta  alla  volatilita'  del
mercato  e  qualsiasi   altra   significativa   perturbazione   della
connettivita' inviano, entro due giorni  lavorativi  dall'evento,  un
«incident report» nel quale vengono fornite informazioni in merito: 
    a) alle cause del malfunzionamento; 
    b) all'impatto  del  malfunzionamento  sull'ordinato  svolgimento
delle negoziazioni; 
    c) alle misure intraprese o che si intende intraprendere  e  alle
relative tempistiche. 
    In caso di incidenti che  possano  avere  impatti  rilevanti  sul
sistema finanziario italiano, la sede di negoziazione  che  partecipa
al CODISE ne richiede  l'immediata  attivazione  fornendo  una  prima
valutazione riguardo gli operatori potenzialmente danneggiati. 
    2. Nei casi in cui le informazioni di cui al comma  1  non  siano
disponibili entro il termine di due giorni dall'evento,  le  sedi  di
negoziazione  comunicano  tale  circostanza  alla  Banca  d'Italia  e
trasmettono le predette informazioni non appena disponibili. 
    3. Al fine di consentire  la  verifica  del  rispetto  di  quanto
previsto  dal  regolamento  delegato  (UE)  2017/584,  le   sedi   di
negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia  in  occasione  di  ogni
successivo cambiamento, le politiche, i  meccanismi  e  le  procedure
adottate in materia di: 
    a)  monitoraggio  in  tempo   reale   dei   propri   sistemi   di
negoziazione; 
    b) limiti di regolazione (throttling limits) e  monitoraggio  del
flusso di concentrazione degli ordini; 
    c) esame  periodico  della  performance  e  capacity  dei  propri
sistemi di negoziazione; 
    d) cancellazione degli ordini o delle transazioni. 
    4. Le  sedi  di  negoziazione  trasmettono  altresi'  alla  Banca
d'Italia in occasione di ogni  successivo  cambiamento  il  piano  di
continuita' operativa e le misure di  disaster  recovery  di  cui  al
regolamento delegato (UE)  2017/584,  fornendo  espressa  indicazione
delle modifiche intervenute rispetto  alla  versione  precedentemente
trasmessa.