(Allegato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilita' 
 
    1. Le sedi di negoziazione trasmettono  alla  Banca  d'Italia  in
occasione di ogni successivo cambiamento i meccanismi e le  procedure
adottate in materia di meccanismi per fronteggiare la volatilita'  di
cui all'art. 65-sexies, comma 2, lettera d) del Testo  Unico  e  agli
articoli 18, paragrafo 3, lettera a), e 19 del  regolamento  delegato
(UE) 2017/584,  indicando  altresi'  le  procedure  adottate  per  la
gestione delle situazioni  di  cui  all'art.  19,  paragrafo  4,  del
medesimo regolamento delegato. 
    2. Al fine di consentire alla  Banca  d'Italia  di  accertare  la
presenza dei presidi di cui all'art. 65-sexies, comma 2, lettera  d),
del Testo Unico nonche' di effettuare le  comunicazioni  alla  Consob
previste in materia, le sedi di negoziazione  comunicano  alla  Banca
d'Italia entro il  15  gennaio  di  ogni  anno,  con  riferimento  ai
parametri utilizzati a partire dal primo giorno di negoziazione dello
stesso anno, e  in  occasione  di  ogni  successivo  cambiamento,  le
seguenti informazioni relative ai parametri adottati  per  sospendere
le negoziazioni: 
    a) lo strumento finanziario o la classe di strumento  finanziario
interessato; 
    b) una descrizione generale del meccanismo di volatilita'; 
    c) informazioni sull'utilizzo di un prezzo di riferimento statico
o dinamico da parte della sede di negoziazione; 
    d) il prezzo di riferimento per l'attivazione dei meccanismi  per
fronteggiare la volatilita', fornendo specifica informativa nel  caso
in cui venga utilizzato un prezzo di riferimento esterno; 
    e) le soglie per l'attivazione dei meccanismi e  delle  procedure
di  sospensione  espresse  in  percentuale  rispetto  al  prezzo   di
riferimento; 
    f) se prevista, la frequenza degli aggiornamenti dei meccanismi e
delle procedure di sospensione; 
    g) la durata delle sospensioni, se predeterminata; 
    h) il meccanismo utilizzato per il riavvio delle negoziazioni. 
    3. Le sedi di negoziazione garantiscono che i  parametri  per  la
sospensione delle negoziazioni, ai sensi dell'art.  65-sexies,  comma
2, lettera d), del Testo Unico,  siano  calibrati,  conformemente  ai
requisiti definiti dall'ESMA in attuazione dell'art.  48,  comma  13,
della direttiva 2014/65/UE,  in  modo  tale  da  tenere  conto  della
liquidita'  delle  diverse  classi   e   sottoclassi   di   strumenti
finanziari, del modello di mercato e delle categorie di utenti, e  in
modo da evitare potenziali effetti negativi all'ordinato  svolgimento
delle negoziazioni.