Art. 24. Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilita' 1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento i meccanismi e le procedure adottate in materia di meccanismi per fronteggiare la volatilita' di cui all'art. 65-sexies, comma 2, lettera d) del Testo Unico e agli articoli 18, paragrafo 3, lettera a), e 19 del regolamento delegato (UE) 2017/584, indicando altresi' le procedure adottate per la gestione delle situazioni di cui all'art. 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato. 2. Al fine di consentire alla Banca d'Italia di accertare la presenza dei presidi di cui all'art. 65-sexies, comma 2, lettera d), del Testo Unico nonche' di effettuare le comunicazioni alla Consob previste in materia, le sedi di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia entro il 15 gennaio di ogni anno, con riferimento ai parametri utilizzati a partire dal primo giorno di negoziazione dello stesso anno, e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni relative ai parametri adottati per sospendere le negoziazioni: a) lo strumento finanziario o la classe di strumento finanziario interessato; b) una descrizione generale del meccanismo di volatilita'; c) informazioni sull'utilizzo di un prezzo di riferimento statico o dinamico da parte della sede di negoziazione; d) il prezzo di riferimento per l'attivazione dei meccanismi per fronteggiare la volatilita', fornendo specifica informativa nel caso in cui venga utilizzato un prezzo di riferimento esterno; e) le soglie per l'attivazione dei meccanismi e delle procedure di sospensione espresse in percentuale rispetto al prezzo di riferimento; f) se prevista, la frequenza degli aggiornamenti dei meccanismi e delle procedure di sospensione; g) la durata delle sospensioni, se predeterminata; h) il meccanismo utilizzato per il riavvio delle negoziazioni. 3. Le sedi di negoziazione garantiscono che i parametri per la sospensione delle negoziazioni, ai sensi dell'art. 65-sexies, comma 2, lettera d), del Testo Unico, siano calibrati, conformemente ai requisiti definiti dall'ESMA in attuazione dell'art. 48, comma 13, della direttiva 2014/65/UE, in modo tale da tenere conto della liquidita' delle diverse classi e sottoclassi di strumenti finanziari, del modello di mercato e delle categorie di utenti, e in modo da evitare potenziali effetti negativi all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.