Art. 26. Comunicazioni in tema di co-ubicazione 1. Le sedi di negoziazione forniscono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento un'informativa in merito: a) ai servizi di co-ubicazione offerti, distinguendo fra le tipologie di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/573, e indicando, ove rilevante, i soggetti terzi che gestiscono il servizio, ovvero ne hanno anche la proprieta', in virtu' di un accordo contrattuale o di esternalizzazione con la sede di negoziazione; b) alle misure e ai meccanismi adottati ai fini del monitoraggio dei collegamenti e della latenza di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/573.