(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
               Comunicazioni in tema di co-ubicazione 
 
    1. Le sedi di negoziazione  forniscono  alla  Banca  d'Italia  in
occasione di ogni successivo cambiamento un'informativa in merito: 
    a) ai servizi  di  co-ubicazione  offerti,  distinguendo  fra  le
tipologie di cui all'art. 1, paragrafo  1  del  regolamento  delegato
(UE) 2017/573, e indicando,  ove  rilevante,  i  soggetti  terzi  che
gestiscono il servizio, ovvero  ne  hanno  anche  la  proprieta',  in
virtu' di un accordo contrattuale o di esternalizzazione con la  sede
di negoziazione; 
    b) alle misure e ai meccanismi adottati ai fini del  monitoraggio
dei collegamenti e della latenza di cui all'art. 1, paragrafo 3,  del
regolamento delegato (UE) 2017/573.