(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
            Accordi con le infrastrutture di post-trading 
 
    1. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi  multilaterali
di negoziazione comunicano  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  i
progetti di accordi  con  le  controparti  centrali  e  i  depositari
centrali di altri Stati membri al  fine  della  compensazione  e  del
regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti
al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di  negoziazione.
La comunicazione, da effettuare 45 giorni lavorativi prima dell'avvio
dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni: 
    a) i termini ed i contenuti dell'accordo; 
    b) la presenza di collegamenti e dispositivi fra  le  controparti
centrali e i depositari centrali e  il  mercato  regolamentato  e  il
sistema multilaterale di negoziazione; 
    c) le condizioni tecniche individuate per garantire  l'efficiente
regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato o nel
sistema multilaterale di negoziazione. 
    2. Entro il medesimo termine individuato al comma  1,  i  gestori
comunicano  alla  Banca  d'Italia  e  alla   Consob   la   cessazione
dell'operativita' degli accordi di  cui  al  comma  1  e  ogni  altra
modifica delle informazioni precedentemente comunicate. 
    3. Al fine di evitare una duplicazione nei  controlli,  la  Banca
d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi
di cui al comma 1 da parte delle competenti  autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri. 
    4. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi  multilaterali
di negoziazione comunicano alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  le
informazioni di cui al comma 1, in merito ai progetti di accordi  con
le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi.