Art. 27. Accordi con le infrastrutture di post-trading 1. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di altri Stati membri al fine della compensazione e del regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione. La comunicazione, da effettuare 45 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni: a) i termini ed i contenuti dell'accordo; b) la presenza di collegamenti e dispositivi fra le controparti centrali e i depositari centrali e il mercato regolamentato e il sistema multilaterale di negoziazione; c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione. 2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, i gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operativita' degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate. 3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 4. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni di cui al comma 1, in merito ai progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi.