(Allegato-art. 28)
 
                              Art. 28. 
Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai
                               mercati 
 
    1. Le sedi di negoziazione trasmettono  alla  Banca  d'Italia  in
occasione di ogni successivo cambiamento: 
    a) le procedure e i  criteri  adottati  per  l'attivita'  di  due
diligence di cui all'art. 7 del regolamento  delegato  (UE)  2017/584
sui membri e partecipanti ai propri mercati; 
    b) una descrizione degli ambienti per  le  prove  di  conformita'
forniti ai propri  membri  e  partecipanti  secondo  quanto  indicato
dall'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/584; 
    c) una descrizione degli ambienti di prova  degli  algoritmi  dei
membri  e  partecipanti  di  cui  all'art.  10,  paragrafo   2,   del
regolamento delegato (UE) 2017/584. 
    2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo  3  del
regolamento  delegato  (UE)  2017/584,  le   sedi   di   negoziazione
trasmettono alla Banca d'Italia, entro il  mese  di  aprile  di  ogni
anno, gli esiti delle attivita' di cui al comma 1, lettera a). 
    3. Le sedi di negoziazione trasmettono  alla  Banca  d'Italia  in
occasione di ogni  successivo  cambiamento,  l'elenco  dei  membri  e
partecipanti ai mercati indicando, per ciascuno di essi: 
    a) la denominazione e il codice LEI; 
    b) l'eventuale svolgimento, da parte del membro  o  partecipante,
di attivita' di negoziazione algoritmica; 
    c) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o  partecipante,  di
tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; 
    d) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o  partecipante,  di
servizi di co-ubicazione: 
    e) l'indicazione se trattasi di operatori diversi da SIM,  banche
italiane, imprese di investimento UE, banche UE o  imprese  di  paesi
terzi autorizzate ai sensi degli  articoli  28  e  29-ter  del  Testo
Unico.