Art. 28. Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai mercati 1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento: a) le procedure e i criteri adottati per l'attivita' di due diligence di cui all'art. 7 del regolamento delegato (UE) 2017/584 sui membri e partecipanti ai propri mercati; b) una descrizione degli ambienti per le prove di conformita' forniti ai propri membri e partecipanti secondo quanto indicato dall'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/584; c) una descrizione degli ambienti di prova degli algoritmi dei membri e partecipanti di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584. 2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia, entro il mese di aprile di ogni anno, gli esiti delle attivita' di cui al comma 1, lettera a). 3. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia in occasione di ogni successivo cambiamento, l'elenco dei membri e partecipanti ai mercati indicando, per ciascuno di essi: a) la denominazione e il codice LEI; b) l'eventuale svolgimento, da parte del membro o partecipante, di attivita' di negoziazione algoritmica; c) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; d) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di servizi di co-ubicazione: e) l'indicazione se trattasi di operatori diversi da SIM, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE o imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico.