(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
       Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato 
 
    1. Il gestore  del  mercato  regolamentato,  in  occasione  della
richiesta di autorizzazione di un  mercato  regolamentato,  trasmette
alla Banca d'Italia: 
      a) un programma di attivita' che illustri i tipi  di  attivita'
previsti,  dando  conto  di  scenari  economici  di  sviluppo   tanto
favorevoli quanto sfavorevoli; 
      b) il testo del regolamento  del  mercato  e  delle  istruzioni
attuative del medesimo; 
      c) l'ammontare  e  la  tipologia  delle  attivita'  prontamente
liquidabili di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b)  del  Regolamento
Mercati; 
      d) un'informativa sui progetti  relativi  allo  svolgimento  di
attivita' connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni
ai sensi dell'art. 4, comma 1; 
      e) copia dello statuto depositato; 
      f)  copia  del  libro  dei  soci  del   gestore   del   mercato
regolamentato, secondo quanto previsto dall'art.  6,  commi  2  e  3,
unitamente alla documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera
a), con allegazione dei verbali di accertamento della sussistenza dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 64-bis, comma 1, del  Testo
unico; 
      g) ogni eventuale accordo sull'esercizio del  diritto  di  voto
che comporti il superamento della soglia  prevista  dall'art.  5  del
Regolamento Mercati, conformemente a  quanto  previsto  nell'art.  6,
comma 5; 
      h) la documentazione relativa agli esponenti aziendali  e  agli
altri soggetti di cui all'art. 7, commi 1 e 2; 
      i) la relazione sulla  struttura  organizzativa  in  linea  con
quanto indicato all'art. 8; 
      l) ove sia prevista la costituzione del Comitato per le nomine,
la documentazione di cui all'art. 9, comma 1; 
      m) le informazioni previste dall'art. 19, comma 1, in  tema  di
accordi e sistemi di market making; 
      n) il documento di autovalutazione di cui all'art. 20; 
      o) un'informativa sull'intenzione di esternalizzare una o  piu'
attivita'  aventi  rilevanza  strategica  per  la   gestione   tipica
aziendale, secondo le modalita' previste dall'art. 21, comma  1.  Nel
caso di funzioni operative critiche, e' contestualmente trasmessa  la
richiesta di approvazione di cui all'art. 21, comma 2; 
      p) la struttura delle commissioni che si intendono praticare; 
      q) le politiche, i meccanismi e le procedure, nonche' il  piano
di continuita' operativa e le misure di  disaster  recovery  previsti
rispettivamente dall'art. 23, commi 2 e 3; 
      r) i meccanismi e le procedure  adottati  per  fronteggiare  la
volatilita' e le altre informazioni previste dall'art. 24; 
      s) le informazioni  in  materia  di  rapporto  tra  ordini  non
eseguiti e operazioni di cui all'art. 25; 
      t) le informazioni in materia di servizi  di  co-ubicazione  di
cui all'art. 26; 
      u) le procedure e i criteri adottati  per  l'attivita'  di  due
diligence di cui all'art.  28,  comma  1,  gli  esiti  dell'attivita'
svolta sui soggetti che intendono aderire al mercato nonche' l'elenco
dei membri  e  partecipanti,  completo  delle  informazioni  previste
dall'art. 28, comma 3; 
      v) i progetti di accordi con le infrastrutture di  post-trading
di cui all'art. 27; 
      z)  un'attestazione  di  conformita'  alle   disposizioni   del
regolamento delegato (UE) 2017/574 in  materia  di  precisione  degli
orologi. 
    2. Il gestore del mercato regolamentato che abbia  gia'  ottenuto
l'autorizzazione  per  un  mercato  regolamentato  e   che   richiede
l'autorizzazione per un nuovo mercato regolamentato,  trasmette  alla
Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1, lettere  a),  b),
c), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 
    3. Il gestore del mercato regolamentato  che  intenda  rinunciare
alla relativa autorizzazione  trasmette  preventivamente  alla  Banca
d'Italia tutte le informazioni utili  alla  verifica  che  non  siano
compromessi la trasparenza e l'efficienza  complessiva  del  mercato,
l'ordinato  svolgimento  delle  negoziazioni  e   la   tutela   degli
investitori. 
    4. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai
sensi dell'art. 62-quater comma 2  lettera  d),  anche  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.