Art. 3. Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato 1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione della richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato, trasmette alla Banca d'Italia: a) un programma di attivita' che illustri i tipi di attivita' previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli; b) il testo del regolamento del mercato e delle istruzioni attuative del medesimo; c) l'ammontare e la tipologia delle attivita' prontamente liquidabili di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) del Regolamento Mercati; d) un'informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attivita' connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1; e) copia dello statuto depositato; f) copia del libro dei soci del gestore del mercato regolamentato, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), con allegazione dei verbali di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 64-bis, comma 1, del Testo unico; g) ogni eventuale accordo sull'esercizio del diritto di voto che comporti il superamento della soglia prevista dall'art. 5 del Regolamento Mercati, conformemente a quanto previsto nell'art. 6, comma 5; h) la documentazione relativa agli esponenti aziendali e agli altri soggetti di cui all'art. 7, commi 1 e 2; i) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto indicato all'art. 8; l) ove sia prevista la costituzione del Comitato per le nomine, la documentazione di cui all'art. 9, comma 1; m) le informazioni previste dall'art. 19, comma 1, in tema di accordi e sistemi di market making; n) il documento di autovalutazione di cui all'art. 20; o) un'informativa sull'intenzione di esternalizzare una o piu' attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, secondo le modalita' previste dall'art. 21, comma 1. Nel caso di funzioni operative critiche, e' contestualmente trasmessa la richiesta di approvazione di cui all'art. 21, comma 2; p) la struttura delle commissioni che si intendono praticare; q) le politiche, i meccanismi e le procedure, nonche' il piano di continuita' operativa e le misure di disaster recovery previsti rispettivamente dall'art. 23, commi 2 e 3; r) i meccanismi e le procedure adottati per fronteggiare la volatilita' e le altre informazioni previste dall'art. 24; s) le informazioni in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di cui all'art. 25; t) le informazioni in materia di servizi di co-ubicazione di cui all'art. 26; u) le procedure e i criteri adottati per l'attivita' di due diligence di cui all'art. 28, comma 1, gli esiti dell'attivita' svolta sui soggetti che intendono aderire al mercato nonche' l'elenco dei membri e partecipanti, completo delle informazioni previste dall'art. 28, comma 3; v) i progetti di accordi con le infrastrutture di post-trading di cui all'art. 27; z) un'attestazione di conformita' alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/574 in materia di precisione degli orologi. 2. Il gestore del mercato regolamentato che abbia gia' ottenuto l'autorizzazione per un mercato regolamentato e che richiede l'autorizzazione per un nuovo mercato regolamentato, trasmette alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 3. Il gestore del mercato regolamentato che intenda rinunciare alla relativa autorizzazione trasmette preventivamente alla Banca d'Italia tutte le informazioni utili alla verifica che non siano compromessi la trasparenza e l'efficienza complessiva del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 4. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'art. 62-quater comma 2 lettera d), anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.