(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
              Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 
 
    1. I soggetti che intendono gestire un sistema  multilaterale  di
scambio di depositi monetari in euro comunicano alla Banca  d'Italia,
almeno 20 giorni prima dell'avvio del sistema: 
    a) copia dello statuto depositato; 
    b) un programma che illustri i tipi di attivita' previsti,  dando
conto di  scenari  economici  di  sviluppo  tanto  favorevoli  quanto
sfavorevoli; 
    c)  l'elenco  dei  soggetti  che   partecipano   direttamente   e
indirettamente al capitale con l'indicazione delle  rispettive  quote
di partecipazione; per le partecipazioni indirette andra' specificato
il soggetto tramite il quale si  detiene  la  partecipazione;  questa
informazione  dovra'  essere  fornita  anche  in  occasione  di  ogni
successivo cambiamento in base a quanto previsto dall'art. 33; 
    d)  l'identita'   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo;  questa  informazione  dovra'
essere fornita anche in occasione di ogni successivo  cambiamento  in
base a quanto previsto dall'art. 34; 
    e) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto
indicato all'art. 39. 
    2. Nelle informazioni comunicate i soggetti gestori  dei  sistemi
multilaterali di scambio di depositi monetari in euro trasmettono, al
momento dell'avvio dell'attivita' e in occasione di  ogni  successivo
cambiamento: 
    a) l'elenco degli  operatori  ammessi  agli  scambi  nei  sistemi
gestiti; 
    b) le regole di funzionamento del sistema; 
    c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrita'
del sistema e l'ordinato svolgimento degli scambi; 
    d) le informazioni in  tema  di  esternalizzazione  di  attivita'
aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale.