Art. 30. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' 1. I soggetti che intendono gestire un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro comunicano alla Banca d'Italia, almeno 20 giorni prima dell'avvio del sistema: a) copia dello statuto depositato; b) un programma che illustri i tipi di attivita' previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli; c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; questa informazione dovra' essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dall'art. 33; d) l'identita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; questa informazione dovra' essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dall'art. 34; e) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto indicato all'art. 39. 2. Nelle informazioni comunicate i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro trasmettono, al momento dell'avvio dell'attivita' e in occasione di ogni successivo cambiamento: a) l'elenco degli operatori ammessi agli scambi nei sistemi gestiti; b) le regole di funzionamento del sistema; c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrita' del sistema e l'ordinato svolgimento degli scambi; d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale.