Art. 33. Informativa sulla compagine azionaria 1. I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica del libro dei soci. 2. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni della stessa specie. Se lo statuto del gestore prevede l'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351 del codice civile o la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del Testo Unico, i riferimenti alle azioni devono intendersi come effettuati ai diritti di voto.