(Allegato-art. 33)
 
                              Art. 33. 
                Informativa sulla compagine azionaria 
 
    1. I soggetti gestori dei sistemi multilaterali  di  scambio  dei
depositi in euro comunicano senza indugio alla  Banca  d'Italia  ogni
modifica del libro dei soci. 
    2. Salvo quanto previsto  al  precedente  capoverso,  i  soggetti
gestori dei sistemi multilaterali di scambio  dei  depositi  in  euro
comunicano  annualmente  alla  Banca  d'Italia,  in  occasione  della
trasmissione  della  documentazione   di   bilancio,   una   versione
aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione  per  ciascun  socio
del  numero  di  azioni  con  diritto  di  voto  possedute  e   della
percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle
azioni della  stessa  specie.  Se  lo  statuto  del  gestore  prevede
l'emissione di azioni a voto plurimo  ai  sensi  dell'art.  2351  del
codice  civile  o  la  maggiorazione  del  voto  ai  sensi  dell'art.
127-quinquies del Testo  Unico,  i  riferimenti  alle  azioni  devono
intendersi come effettuati ai diritti di voto.