(Allegato-art. 34)
 
                              Art. 34. 
                Variazioni degli esponenti aziendali 
 
    1. I soggetti gestori dei sistemi multilaterali  di  scambio  dei
depositi  in  euro  comunicano  alla  Banca  d'Italia  ogni  modifica
riguardante la composizione degli esponenti aziendali entro 20 giorni
dalla data di accettazione della  nomina  o  della  variazione  della
carica, della sospensione o della cessazione. 
    2.  In  occasione  della  trasmissione  della  documentazione  di
bilancio, i  soggetti  gestori  comunicano  alla  Banca  d'Italia  la
composizione aggiornata degli esponenti aziendali. 
    3. La documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul soggetto  gestore,
laddove gia' sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.