Art. 34. Variazioni degli esponenti aziendali 1. I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante la composizione degli esponenti aziendali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione. 2. In occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli esponenti aziendali. 3. La documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attivita' di vigilanza svolta sul soggetto gestore, laddove gia' sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia.