Art. 37. Organizzazione dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari 1. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro si dotano di una struttura organizzativa idonea ad assicurare un efficiente, ordinato e continuo funzionamento del sistema. 2. I soggetti gestori: a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del sistema o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del sistema, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento; b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposti i sistemi o che possono comprometterne il regolare funzionamento; c) adottano misure volte a garantire una gestione tecnicamente corretta delle operazioni del sistema di scambio e predispongono dispositivi di emergenza per far fronte efficacemente e tempestivamente ai rischi di disfunzione del sistema; d) si dotano di dispositivi idonei ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.