(Allegato-art. 37)
 
                              Art. 37. 
Organizzazione dei  sistemi  multilaterali  di  scambio  di  depositi
                              monetari 
 
    1. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro si dotano di una struttura organizzativa  idonea  ad
assicurare un  efficiente,  ordinato  e  continuo  funzionamento  del
sistema. 
    2. I soggetti gestori: 
    a)  adottano  adeguate  misure  per  identificare  e  gestire  le
potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del  sistema  o
per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del
sistema, dei suoi proprietari  o  del  suo  gestore  e  il  suo  buon
funzionamento; 
    b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire
i rischi ai quali sono esposti i sistemi o che possono comprometterne
il regolare funzionamento; 
    c) adottano misure volte a garantire  una  gestione  tecnicamente
corretta delle operazioni del  sistema  di  scambio  e  predispongono
dispositivi   di   emergenza   per   far   fronte   efficacemente   e
tempestivamente ai rischi di disfunzione del sistema; 
    d) si dotano di dispositivi idonei ad  agevolare  l'efficiente  e
tempestivo regolamento  delle  operazioni  eseguite  nell'ambito  dei
sistemi gestiti.