Art. 41. Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari 1. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione dei soggetti che intendono accedere al sistema sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del TUF. 2. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorita' di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi agli scambi. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui all'art. 67, comma 4 del Testo Unico diversi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale in uno Stato dell'UE.