(Allegato-art. 41)
 
                              Art. 41. 
  Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari 
 
    1. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi monetari in euro verificano la sussistenza dei requisiti  di
ammissione dei soggetti che intendono accedere al sistema sulla  base
di quanto disposto dall'art. 67 del TUF. 
    2. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi monetari in euro danno immediata comunicazione scritta  alla
Banca d'Italia delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato
la sussistenza dei requisiti prescritti  di  ammissione  e  indicando
l'autorita' di vigilanza estera competente a  vigilare  sui  soggetti
ammessi agli scambi. Una preventiva informativa alla  Banca  d'Italia
deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di
cui all'art.  67,  comma  4  del  Testo  Unico  diversi  da  soggetti
sottoposti a vigilanza prudenziale in uno Stato dell'UE.