Art. 42. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio 1. Al fine di assicurare l'efficienza e il buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro ai sensi dell'art. 62-septies del Testo Unico, i soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi in euro predispongono e mantengono: a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di scambio dei depositi ordinato, nonche' criteri obiettivi per un'esecuzione efficace dei contratti conclusi; b) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformita' a quanto previsto dall'art. 67 del TUF; c) dispositivi e procedure efficaci atte a verificare regolarmente l'osservanza delle regole da essi dettate da parte degli aderenti al sistema; d) misure necessarie a favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di scambio gestito. 2. Le societa' di gestione di un sistema multilaterale di scambio dei depositi monetari in euro provvedono altresi' a: a) rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli aderenti al sistema di partecipare agli scambi; b) informare chiaramente gli aderenti degli obblighi relativi al regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; c) controllare le operazioni effettuate dagli aderenti per identificare le violazioni alle regole del sistema, le condizioni di scambio anormali e, in generale, i comportamenti scorretti; d) disporre la sospensione temporanea o, eventualmente, l'esclusione dell'aderente in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema o delle relative disposizioni di attuazione. 3. I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio dei depositi in euro danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito. 4. I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia le modifiche relative alle regole che disciplinano il funzionamento del sistema. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data di entrata in vigore e include l'articolato completo con evidenza delle modifiche, nonche' un'informativa suicontenuti e le finalita' del progetto.