(Allegato-art. 42)
 
                              Art. 42. 
    Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio 
 
    1. Al fine di assicurare l'efficienza e il buon funzionamento dei
sistemi multilaterali di  scambio  dei  depositi  in  euro  ai  sensi
dell'art. 62-septies del  Testo  Unico,  i  soggetti  gestori  di  un
sistema multilaterale di scambio di depositi in euro predispongono  e
mantengono: 
    a) regole e procedure trasparenti  e  non  discrezionali  atte  a
garantire un processo  di  scambio  dei  depositi  ordinato,  nonche'
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace dei contratti conclusi; 
    b)  regole  trasparenti,  basate  su   criteri   oggettivi,   che
disciplinano l'accesso al sistema, in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 67 del TUF; 
    c)  dispositivi  e   procedure   efficaci   atte   a   verificare
regolarmente l'osservanza delle regole da essi dettate da parte degli
aderenti al sistema; 
    d) misure necessarie a favorire il regolamento  efficiente  delle
operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di  scambio
gestito. 
    2. Le societa' di gestione di un sistema multilaterale di scambio
dei depositi monetari in euro provvedono altresi' a: 
    a) rendere accessibili al pubblico informazioni  sufficienti  per
permettere agli aderenti al sistema di partecipare agli scambi; 
    b) informare chiaramente gli aderenti degli obblighi relativi  al
regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; 
    c)  controllare  le  operazioni  effettuate  dagli  aderenti  per
identificare le violazioni alle regole del sistema, le condizioni  di
scambio anormali e, in generale, i comportamenti scorretti; 
    d)  disporre  la   sospensione   temporanea   o,   eventualmente,
l'esclusione dell'aderente in caso  di  violazione  delle  regole  di
funzionamento  del  sistema  o   delle   relative   disposizioni   di
attuazione. 
    3. I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio  dei
depositi in euro danno idonea pubblicita', anche tramite  il  proprio
sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito. 
    4. I soggetti gestori dei sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia le modifiche relative
alle  regole  che  disciplinano  il  funzionamento  del  sistema.  La
comunicazione va effettuata almeno 20  giorni  prima  della  data  di
entrata in vigore e include l'articolato completo con evidenza  delle
modifiche, nonche' un'informativa suicontenuti  e  le  finalita'  del
progetto.