Art. 44. Relazione sui risultati delle verifiche della struttura informatica e sulla gestione dei rischi 1. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro sottopongono alla Banca d'Italia il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per l'offerta dei propri servizi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa previste. Tali verifiche sono effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne ai soggetti gestori, purche' diverse ed indipendenti da quelle produttive. 2. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro comunicano entro il mese di marzo alla Banca d'Italia i risultati delle verifiche di cui al precedente comma riferite all'esercizio precedente, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuita' operativa e adottano un piano di continuita' operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessita' e urgenza, i soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei sistemi gestiti e ne informano senza indugio la Banca d'Italia. Le misure volte ad assicurare la continuita' operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui sistemi gestiti. Tali misure vengono altresi' aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l'attivita' svolta subiscano dei cambiamenti. 4. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro si attengono alle linee guida per la realizzazione dei presidi per la continuita' operativa emanate dalla Banca d'Italia.