(Allegato-art. 44)
 
                              Art. 44. 
Relazione sui risultati delle verifiche della struttura informatica e
                      sulla gestione dei rischi 
 
    1. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro sottopongono alla Banca d'Italia il piano  di  audit
relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche  e  informatiche
rilevanti  per  l'offerta  dei  propri   servizi,   con   particolare
riferimento alle misure di sicurezza informatica poste  in  essere  e
alle procedure di continuita' operativa previste. Tali verifiche sono
effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne ai  soggetti
gestori, purche' diverse ed indipendenti da quelle produttive. 
    2. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro  comunicano  entro  il  mese  di  marzo  alla  Banca
d'Italia i risultati delle  verifiche  di  cui  al  precedente  comma
riferite all'esercizio precedente, unitamente alle misure adottate  e
da  adottare  per   la   rimozione   delle   disfunzioni   rinvenute,
specificando i relativi tempi di attuazione. 
    3. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro definiscono politiche e misure idonee ad  assicurare
la continuita' operativa e adottano un piano di continuita' operativa
finalizzato  alla  gestione  di  situazioni  critiche.  In  caso   di
necessita' e urgenza, i soggetti gestori di sistemi multilaterali  di
scambio di depositi in euro adottano le misure atte a  consentire  il
funzionamento dei sistemi gestiti e ne  informano  senza  indugio  la
Banca  d'Italia.  Le  misure  volte  ad  assicurare  la   continuita'
operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e
dei  volumi  negoziati  sui  sistemi  gestiti.  Tali  misure  vengono
altresi'  aggiornate  qualora  le  condizioni   di   mercato   ovvero
l'attivita' svolta subiscano dei cambiamenti. 
    4. I soggetti gestori di  sistemi  multilaterali  di  scambio  di
depositi in euro si attengono alle linee guida per  la  realizzazione
dei  presidi  per  la  continuita'  operativa  emanate  dalla   Banca
d'Italia.