Art. 48. Esito degli accertamenti ispettivi 1. La Banca d'Italia da' atto al soggetto sottoposto ad ispezione degli esiti degli accertamenti ispettivi svolti ai sensi degli articoli 62-septies e 62-novies del Testo Unico mediante comunicazione in forma scritta, secondo le modalita' previste dalla Guida per l'attivita' di vigilanza, Circolare del 7 maggio 2008, n. 269, parte III, sezione II, capitolo IV, paragrafo 5, in quanto compatibili. 2. I riferimenti al «Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria» e al «Capo del Servizio di Vigilanza competente» devono intendersi come fatti al «Capo Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento» e al «Capo del Servizio Supervisione sui Mercati e Sistemi di Pagamento».