(Allegato-art. 48)
 
                              Art. 48. 
                 Esito degli accertamenti ispettivi 
 
    1. La Banca d'Italia da' atto al soggetto sottoposto ad ispezione
degli esiti  degli  accertamenti  ispettivi  svolti  ai  sensi  degli
articoli  62-septies   e   62-novies   del   Testo   Unico   mediante
comunicazione in forma scritta, secondo le modalita'  previste  dalla
Guida per l'attivita' di vigilanza, Circolare del 7 maggio  2008,  n.
269, parte III, sezione II,  capitolo  IV,  paragrafo  5,  in  quanto
compatibili. 
    2. I riferimenti  al  «Capo  Dipartimento  Vigilanza  Bancaria  e
Finanziaria» e al «Capo del Servizio di Vigilanza competente»  devono
intendersi come fatti al «Capo  Dipartimento  Mercati  e  Sistemi  di
Pagamento» e al «Capo del Servizio Supervisione sui Mercati e Sistemi
di Pagamento».