(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
             Comunicazioni delle modifiche allo Statuto 
 
    1.  I  gestori  dei  mercati  regolamentati  inviano  alla  Banca
d'Italia i progetti di modifica dello statuto  della  societa',  dopo
l'approvazione delle proposte di modifica  da  parte  dell'organo  di
amministrazione e  almeno  20  giorni  lavorativi  prima  della  data
prevista per l'approvazione formale  da  parte  dell'assemblea  della
societa'. A tal fine, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono
alla Banca d'Italia: 
      a) una relazione esplicativa dei contenuti  e  delle  finalita'
delle modifiche proposte; 
      b) il testo dello statuto  con  evidenza  delle  modifiche  che
intendono apportare. 
    2. Ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera  b)  del  Testo
Unico,  le  modifiche  dello  statuto   dei   gestori   dei   mercati
regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono  trasmesse  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia  e  alla
Consob per la verifica di cui all'art. 64, comma 5 del  Testo  Unico.
Avvenuta l'iscrizione nel  registro  delle  imprese,  i  gestori  dei
mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia
una copia dello statuto depositato.