Art. 5. Comunicazioni delle modifiche allo Statuto 1. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Banca d'Italia i progetti di modifica dello statuto della societa', dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea della societa'. A tal fine, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono alla Banca d'Italia: a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalita' delle modifiche proposte; b) il testo dello statuto con evidenza delle modifiche che intendono apportare. 2. Ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera b) del Testo Unico, le modifiche dello statuto dei gestori dei mercati regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob per la verifica di cui all'art. 64, comma 5 del Testo Unico. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia una copia dello statuto depositato.