(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
           Comunicazioni delle partecipazioni al capitale 
 
    1. I gestori dei mercati regolamentati comunicano  senza  indugio
alla Banca d'Italia: 
      a)  gli  acquisti  delle  partecipazioni  che  determinano   la
possibilita'  di  esercitare  un'influenza  significativa  ai   sensi
dell'art. 5  del  Regolamento  Mercati,  unitamente  alla  copia  del
verbale  della  riunione  dell'organo  di  amministrazione   da   cui
risultano i  documenti  presi  in  considerazione  per  attestare  la
sussistenza dei requisiti di onorabilita', in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 64-bis, comma 1 del Testo Unico; 
      b)  ogni  variazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,   delle
partecipazioni di cui alla lettera a); 
      c) ogni modifica nel libro  dei  soci  con  l'indicazione,  per
ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto  possedute  e
della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale
delle azioni con diritto di voto. 
    2. I gestori dei  mercati  regolamentati  comunicano  annualmente
alla  Banca  d'Italia,  in   occasione   della   trasmissione   della
documentazione di bilancio, una versione  aggiornata  del  libro  dei
soci con l'indicazione, per ciascun socio, del numero di  azioni  con
diritto di voto  possedute  e  della  percentuale  delle  azioni  con
diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 
    3. Ove lo statuto del gestore del mercato  regolamentato  preveda
l'emissione di azioni a voto plurimo  ai  sensi  dell'art.  2351  del
codice  civile  o  la  maggiorazione  del  voto  ai  sensi  dell'art.
127-quinquies del Testo Unico, i riferimenti alle azioni si intendono
effettuati ai diritti di voto. 
    4. I gestori dei mercati  regolamentati  pubblicano,  tramite  il
proprio sito Internet, annualmente e in occasione di ogni cambiamento
delle  persone  che   esercitano   un'influenza   significativa   sul
funzionamento  del  mercato  regolamentato,   il   libro   dei   soci
aggiornato. 
    5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto  in
cui  sono  conferiti  diritti  di  voto  in  misura  complessivamente
superiore alla soglia di cui all'art. 5 del Regolamento Mercati, sono
comunicati  al  gestore  del  mercato  regolamentato  e  alla   Banca
d'Italia,  con  l'indicazione  del  contenuto   e   delle   finalita'
dell'accordo. La comunicazione e' effettuata anche  in  occasione  di
ogni successiva variazione. 
    6. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai
sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera d) del Testo Unico, anche
al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.