Art. 6. Comunicazioni delle partecipazioni al capitale 1. I gestori dei mercati regolamentati comunicano senza indugio alla Banca d'Italia: a) gli acquisti delle partecipazioni che determinano la possibilita' di esercitare un'influenza significativa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Mercati, unitamente alla copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione da cui risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 64-bis, comma 1 del Testo Unico; b) ogni variazione, in aumento o in diminuzione, delle partecipazioni di cui alla lettera a); c) ogni modifica nel libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 2. I gestori dei mercati regolamentati comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 3. Ove lo statuto del gestore del mercato regolamentato preveda l'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351 del codice civile o la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del Testo Unico, i riferimenti alle azioni si intendono effettuati ai diritti di voto. 4. I gestori dei mercati regolamentati pubblicano, tramite il proprio sito Internet, annualmente e in occasione di ogni cambiamento delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato, il libro dei soci aggiornato. 5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto in cui sono conferiti diritti di voto in misura complessivamente superiore alla soglia di cui all'art. 5 del Regolamento Mercati, sono comunicati al gestore del mercato regolamentato e alla Banca d'Italia, con l'indicazione del contenuto e delle finalita' dell'accordo. La comunicazione e' effettuata anche in occasione di ogni successiva variazione. 6. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera d) del Testo Unico, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.