(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e  ai  soggetti  che
dirigono effettivamente  l'attivita'  e  le  operazioni  del  mercato
                            regolamentato 
 
    1. Il gestore del mercato regolamentato  comunica  senza  indugio
alla Banca d'Italia, in occasione di ogni successivo cambiamento: 
      a)  l'identita'  dei  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'  di  coloro   che
dirigono effettivamente le attivita' e le operazioni del mercato; 
      b) l'indicazione, per ciascun amministratore: 
        i) del  numero  di  incarichi  di  amministratore  ricoperti,
distinguendo fra gli incarichi  di  amministratore  esecutivo  e  non
esecutivo; 
        ii) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti
nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui  il  gestore  del
mercato detiene una partecipazione; 
        iii)   degli   incarichi    di    amministratore    esecutivo
eventualmente ricoperti  presso  organizzazioni  che  non  perseguono
principalmente obiettivi commerciali. 
    2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette entro 30 giorni
lavorativi alla Banca  d'Italia  copia  del  verbale  della  riunione
dell'assemblea o dell'organo  di  amministrazione  nell'ambito  della
quale  vengono  assunte  le  delibere  di  nomina   degli   esponenti
aziendali, dal quale risultano i documenti  presi  in  considerazione
per attestare  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  ai  sensi
dell'art. 64-ter del Testo Unico, le misure correttive  adottate  per
la gestione dei conflitti di interesse nonche' le delibere di  delega
di attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile. 
    3. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  al  gestore  del  mercato
regolamentato, nei casi in cui  lo  ritenga  opportuno,  l'esibizione
della documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  previsti
dall'art. 64-ter del Testo Unico. 
    4. Il gestore di un mercato regolamentato comunica senza  indugio
alla Banca d'Italia il sopravvenuto  difetto  dei  requisiti  di  cui
all'art. 64-ter, comma 1 del Testo Unico e l'adozione del conseguente
provvedimento di decadenza. 
    5.  Ai  fini  dell'autorizzazione  a  ricoprire  un  incarico  di
amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all'art.  6,  comma  5
del Regolamento Mercati, il  membro  dell'organo  di  amministrazione
fornisce alla Banca d'Italia, unitamente all'elenco  degli  incarichi
di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, le
seguenti informazioni concernenti l'incarico aggiuntivo: 
      a) la data di inizio dell'incarico; 
      b) la durata prevista dell'incarico; 
      c) la denominazione sociale della societa'; 
      d) la categoria di societa'; 
      e)  i  dati  contabili  della  societa'  riferiti  al  bilancio
d'esercizio o, se la societa' lo approva perche' tenuta per legge,  a
quello consolidato; 
      f) la descrizione degli interessi o dei rapporti  finanziari  e
non  finanziari  intrattenuti  dalla  societa'  con  il  gestore  del
mercato; 
      g) le informazioni sul tempo minimo che la  persona  dedichera'
all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali  e
mensili) a seguito dell'assunzione dell'incarico. 
    6. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  il  gestore  del
mercato regolamentato comunica annualmente alla  Banca  d'Italia,  in
occasione della trasmissione della  documentazione  di  bilancio,  la
composizione aggiornata degli organi  sociali  nonche'  un  prospetto
riepilogativo degli  incarichi,  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
ricoperti da ciascun componente dell'organo di amministrazione. 
    7 Ai fini del rispetto  dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del
Regolamento Mercati, nonche'  di  quelli  previsti  all'art.  64-ter,
commi 2 e 3 del Testo Unico, si tiene conto delle nozioni  di  «tempo
sufficiente», di «conoscenza, competenze ed  esperienze  collettive»,
di «indipendenza  di  giudizio»,  di  «risorse  umane  e  finanziarie
adeguate»,  di  «diversita'»,  cosi'  come  definite   dall'ESMA   in
attuazione dell'art. 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE. 
    8. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai
sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera d),  anche  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.