Art. 7. Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato 1. Il gestore del mercato regolamentato comunica senza indugio alla Banca d'Italia, in occasione di ogni successivo cambiamento: a) l'identita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonche' di coloro che dirigono effettivamente le attivita' e le operazioni del mercato; b) l'indicazione, per ciascun amministratore: i) del numero di incarichi di amministratore ricoperti, distinguendo fra gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo; ii) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione; iii) degli incarichi di amministratore esecutivo eventualmente ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali. 2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette entro 30 giorni lavorativi alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo di amministrazione nell'ambito della quale vengono assunte le delibere di nomina degli esponenti aziendali, dal quale risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 64-ter del Testo Unico, le misure correttive adottate per la gestione dei conflitti di interesse nonche' le delibere di delega di attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile. 3. La Banca d'Italia puo' richiedere al gestore del mercato regolamentato, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 64-ter del Testo Unico. 4. Il gestore di un mercato regolamentato comunica senza indugio alla Banca d'Italia il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui all'art. 64-ter, comma 1 del Testo Unico e l'adozione del conseguente provvedimento di decadenza. 5. Ai fini dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 5 del Regolamento Mercati, il membro dell'organo di amministrazione fornisce alla Banca d'Italia, unitamente all'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, le seguenti informazioni concernenti l'incarico aggiuntivo: a) la data di inizio dell'incarico; b) la durata prevista dell'incarico; c) la denominazione sociale della societa'; d) la categoria di societa'; e) i dati contabili della societa' riferiti al bilancio d'esercizio o, se la societa' lo approva perche' tenuta per legge, a quello consolidato; f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari intrattenuti dalla societa' con il gestore del mercato; g) le informazioni sul tempo minimo che la persona dedichera' all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali e mensili) a seguito dell'assunzione dell'incarico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il gestore del mercato regolamentato comunica annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali nonche' un prospetto riepilogativo degli incarichi, di cui al comma 1, lettera b), ricoperti da ciascun componente dell'organo di amministrazione. 7 Ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento Mercati, nonche' di quelli previsti all'art. 64-ter, commi 2 e 3 del Testo Unico, si tiene conto delle nozioni di «tempo sufficiente», di «conoscenza, competenze ed esperienze collettive», di «indipendenza di giudizio», di «risorse umane e finanziarie adeguate», di «diversita'», cosi' come definite dall'ESMA in attuazione dell'art. 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE. 8. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera d), anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.