(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
               Relazione sulla struttura organizzativa 
 
    1. Al fine di consentire alla  Banca  d'Italia  di  accertare  la
presenza, in via continuativa, dei presidi necessari  per  soddisfare
gli obblighi di cui all'art. 65, comma 1, del Testo  Unico,  l'organo
di amministrazione del gestore del mercato regolamentato  invia  alla
Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della  documentazione
di bilancio, una relazione sugli interventi  organizzativi  posti  in
essere in materia di: 
      a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo,
nonche' in materia di gestione di possibili situazioni  di  conflitto
di interessi nell'assegnazione delle competenze; 
      b) attivita' di controllo sulla gestione con individuazione  di
compiti e responsabilita',  in  particolare  per  quanto  attiene  ai
compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; 
      c)  procedure  per  l'informazione  ai  diversi  livelli  delle
strutture  aziendali  e  nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione e controllo,  con  specifica  indicazione
dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi
adottati per la loro rimozione. 
    2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui  seguenti
aspetti: 
      a) organigramma e funzionigramma; 
      b) meccanismi di delega; 
      c) articolazione del sistema dei controlli interni; 
      d)  metodologie  introdotte  per  assicurare  il  rispetto  del
regolamento e il  buon  funzionamento  del  mercato  con  particolare
riferimento all'attivita' di supporto tecnologico; 
      e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilita' e l'integrita'
delle informazioni contabili e gestionali; 
      f)  valutazione  delle  misure  di  contenimento   dei   rischi
adottate,  evidenziando  le  eventuali   carenze   di   funzionamento
riscontrate; 
      g) principali risultanze della concreta attivita' di  controllo
posta in  essere  in  seno  alla  societa',  ai  vari  livelli  della
struttura; 
      h) presidi organizzativi adottati ai fini dell'antiriciclaggio; 
      i) misure volte ad assicurare la preparazione e formazione  dei
membri dell'organo di amministrazione; 
      l) misure organizzative adottate ai  fini  del  rispetto  delle
disposizioni in materia di esternalizzazione di attivita'; 
      m) articolazione delle strutture  tecnologiche  e  informatiche
rilevanti per la  prestazione  dei  servizi  istituzionali  e  misure
organizzative adottate in materia di sicurezza e  limiti  di  accesso
(cyber-security); 
      n) misure organizzative adottate  in  materia  di  segnalazione
delle violazioni previste dall'art. 4-undecies del Testo Unico; 
      o) risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.  8,
comma 3 del  Regolamento  Mercati,  nonche'  sulle  eventuali  misure
intraprese. 
    3. La relazione di cui al  presente  articolo  fornisce  espressa
indicazione  delle  modifiche  intervenute  rispetto  alla   versione
trasmessa alla Banca d'Italia l'anno precedente.