Art. 8. Relazione sulla struttura organizzativa 1. Al fine di consentire alla Banca d'Italia di accertare la presenza, in via continuativa, dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi di cui all'art. 65, comma 1, del Testo Unico, l'organo di amministrazione del gestore del mercato regolamentato invia alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; b) attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; c) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali e nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo, con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. 2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti: a) organigramma e funzionigramma; b) meccanismi di delega; c) articolazione del sistema dei controlli interni; d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico; e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e gestionali; f) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; g) principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno alla societa', ai vari livelli della struttura; h) presidi organizzativi adottati ai fini dell'antiriciclaggio; i) misure volte ad assicurare la preparazione e formazione dei membri dell'organo di amministrazione; l) misure organizzative adottate ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di attivita'; m) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (cyber-security); n) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni previste dall'art. 4-undecies del Testo Unico; o) risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento Mercati, nonche' sulle eventuali misure intraprese. 3. La relazione di cui al presente articolo fornisce espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione trasmessa alla Banca d'Italia l'anno precedente.