IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre  2000,  con
il quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui  devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale  docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le  successive  integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 2008 con il quale la «Nea Zetesis
- Scuola  quadriennale  di  specializzazione  in  psicoterapia  della
Gestalt» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini  di
cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in  data  19  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Napoli; 
  Visto il decreto in data 26  novembre  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Napoli; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con  cui  il  predetto
Istituto  chiede  l'autorizzazione  al   trasferimento   della   sede
principale di Napoli, da via Andrea d'Isernia n.  20  al  via  Andrea
d'Isernia  n.  59,  e  la  diminuzione  del  numero   degli   allievi
ammissibili al primo anno di corso da n. 20 a n. 13  e  per  l'intero
corso a n. 52 unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 28 settembre 2017; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca nella  seduta  del  29  novembre  2017,
trasmessa con nota prot. 5487 del 1° dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Nea  Zetesis  -  Scuola  quadriennale  di  specializzazione  in
psicoterapia della Gestalt», abilitata con decreto in data  20  marzo
2008 ad istituire ed attivare, nella sede principale  di  Napoli,  un
corso  di  specializzazione  in  psicoterapia,   e'   autorizzata   a
trasferire la predetta sede da via Andrea  d'Isernia  n.  20  al  via
Andrea d'Isernia n. 59.