Art. 2 E' autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 13 unita' e, per l'intero corso, a 52 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2017 Il Capo del Dipartimento: Mancini