Art. 2 
 
                         Organismo di audit 
 
  1. L'organismo di  audit  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  3,  del
regolamento  (UE)  n.   908/2014   e'   individuato,   dall'autorita'
competente, secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  unionale  e
nazionale vigente.