Art. 3 
 
               Riconoscimento degli organismi pagatori 
 
  1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini  del
riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed  organismi  dalle
stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC),
apposita istanza all'autorita' competente, specificando i  regimi  di
spesa per  i  quali  e'  richiesto  il  riconoscimento  di  organismo
pagatore. 
  2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
  a)  l'atto  costitutivo  dell'organismo  o  del  servizio  e,   ove
prescritto, lo  statuto,  da  cui  devono  risultare  i  poteri,  gli
obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio,  nonche'
la struttura organizzativa, la definizione  delle  funzioni  e  della
pianta organica con evidenziazione che  i  contratti  di  lavoro  del
personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilita', in
coerenza con il regolamento (UE) n. 907/2014; 
  b) gli atti inerenti le attivita' di formazione del personale,  con
particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema
delle frodi; 
  c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce  ad
altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui  al  paragrafo
1, lettera C) dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014; 
  d) la descrizione delle procedure amministrative,  contabili  e  di
controllo  interno  sulla  base  delle  quali  saranno  effettuati  i
pagamenti in attuazione delle norme europee; 
  e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire  ed
individuare frodi ed irregolarita'; 
  f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i  regimi
di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento; 
  g)  le  disposizioni  adottate  per  la  tutela   degli   interessi
finanziari dell'Unione europea; 
  h) gli esiti della verifica dell'organismo di  coordinamento  AGEA,
di cui in  premessa,  in  cui  si  attesta  l'idoneita'  del  sistema
informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e
regolare flusso dei dati necessari agli  adempimenti  previsti  dalla
regolamentazione europea; 
  i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti  e
per annotare in un registro dei debitori tutti  i  debiti  prima  che
siano riscossi; 
  l) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti
di interesse; 
  m) il mansionario; 
  n)   la   documentazione   attestante   l'avvenuta   richiesta   di
certificazione della sicurezza dei sistemi d'informazione secondo  lo
standard ISO 27001. 
  3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi  o  servizi  istituiti
dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  si
conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al  regolamento  (UE)
n. 907/2014, nonche' alle specifiche Linee direttrici adottate  dalla
Commissione europea. 
  4. L'autorita'  competente,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza,  provvede  a  trasmettere  all'organismo  di  audit  la
documentazione di cui al comma  2,  necessaria  alla  predisposizione
della relazione cosi' come previsto dall'art. 1, paragrafo  3,  comma
3, del regolamento (UE) n. 908/2014. 
  5. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione  di  cui
al comma 2, l'organismo di audit, comunica, con PEC,  al  richiedente
il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni
per  il  riconoscimento  previste  dalla  regolamentazione   europea,
dandone avviso all'autorita' competente. 
  6.  Il  termine  entro  il  quale  l'organismo  di  audit  completa
l'istruttoria e' fissato in  novanta  giorni  dalla  data  di  inizio
dell'attivita' di verifica  che  deve  essere  avviata  entro  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2. 
  7.  Entro  trenta  giorni  dal  completamento  delle  attivita'  di
verifica  di  cui  al  comma  4,  l'organismo   di   audit   presenta
all'autorita' competente,  mediante  PEC,  la  relazione  di  cui  al
medesimo comma 4. 
  8. L'autorita' competente,  acquisito  l'avviso  dell'organismo  di
coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base
della  relazione  dell'organismo  di  audit,  all'adozione  dell'atto
formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i  requisiti  a
tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore.