Art. 7 
 
                     Riesame del riconoscimento 
 
  1. In conformita' all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n.   908/2014,   l'autorita'   competente   esercita   una   costante
supervisione sugli organismi pagatori,  anche  per  mezzo  dell'esame
delle certificazioni e delle relazioni  redatte  dagli  organismi  di
certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei
medesimi dei criteri per il riconoscimento. 
  2. L'attivita' di supervisione di cui al  comma  1  e'  esercitata,
altresi', sulla base  di  ogni  utile  elemento  che  l'organismo  di
coordinamento AGEA fornisce all'autorita' competente. 
  3. Qualora una o piu' condizioni prescritte per  il  riconoscimento
non siano piu' rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla
capacita' di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori,
l'autorita'  competente  sottopone  a  verifica   il   riconoscimento
concesso all'organismo pagatore. 
  4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al  comma  3,
l'autorita' competente comunica all'organismo pagatore interessato il
relativo piano di interventi correttivi da attuare nonche' il termine
entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque,  non
puo' essere superiore a dodici mesi. 
  5. L'autorita' competente informa la Commissione europea in  merito
al piano e alla sua esecuzione.