Art. 8 Revoca del riconoscimento 1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorita' competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento. 2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui e' revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.