Art. 8 
 
                      Revoca del riconoscimento 
 
  1. Qualora l'organismo  pagatore  non  attui  integralmente  e  nel
termine stabilito il piano di interventi correttivi di  cui  all'art.
7, comma  4,  l'autorita'  competente  adotta  con  proprio  decreto,
acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento  AGEA,  l'atto  di
revoca del riconoscimento. 
  2.  Le  funzioni  dell'organismo  pagatore  cui  e'   revocato   il
riconoscimento, in assenza di individuazione e di  riconoscimento  di
altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinche'
i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.