Art. 9 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione  europea,
nei termini  e  con  le  modalita'  previste  dalla  regolamentazione
dell'Unione  europea,   i   provvedimenti   adottati   dall'autorita'
competente in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di
organismo pagatore previste dal presente decreto.