Art. 3 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1-bis le parole «di cui all'art. 2, comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 1, comma 2,». 2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 il comma 12 e' sostituito con il seguente: «12. L'autorizzazione di cui al comma 11 e' rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il Comune, in ordine all'autorizzabilita' dell'intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonche' sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione della delocalizzazione.». 3. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per le spese tecniche, si applicano le percentuali di cui all'art. 8 dell'Allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017».