(Allegato)
                                                             Allegato 
 
NOTA  ILLUSTRATIVA  AL  BILANCIO  DI   PREVISIONE   PER   L'ESERCIZIO
  FINANZIARIO 2018 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2018-2020. 
 
A) Quadro normativo di riferimento. 
    Con la legge 12 luglio 2011, n.  112,  approvata  dal  Parlamento
all'unanimita',  la  Repubblica  italiana  ha  istituito  l'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato,
all'art.  31,  secondo  comma,  della  Costituzione  («La  Repubblica
protegge la maternita', l'infanzia  e  la  gioventu',  favorendo  gli
istituti  necessari  a  tale  scopo»),  dall'altro   alla   normativa
sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. 
    In  particolare,  gli  articoli  12  e   18   della   Convenzione
internazionale sui diritti del  fanciullo,  approvata  dall'Assemblea
generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva  in
Italia dalla legge 27 maggio 1991, n.  176,  prevedono  espressamente
l'istituzione,  da  parte  degli   Stati   aderenti,   di   organismi
istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei  diritti
dei bambini e degli adolescenti. 
    Anche  sul   piano   europeo,   l'art.   12   della   Convenzione
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta  a  Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla  legge  20  marzo
2003, n. 77, ha sollecitato gli  Stati  a  promuovere,  in  concreto,
l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione  di
organi aventi, tra l'altro,  funzioni  propositive  e  consultive  su
progetti legislativi in materia di infanzia. 
    Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni  ha  dimostrato
grande  attenzione  e  sensibilita'   alle   problematiche   minorili
istituendo numerosi organismi dotati di  specifiche  attribuzioni  in
materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo
parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto  fino
ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte
a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. 
    Nel contempo, con l'istituzione  di  questa  nuova  Autorita'  di
garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione  e  alla  tutela
dei diritti delle persone di minore eta', il  nostro  Paese  ha  dato
attuazione  ad   obblighi   internazionali   ed   europei   derivanti
dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. 
    La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita'
di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di  carica
spettante  al  titolare  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze
specifiche,   con    particolare    riferimento    alla    promozione
dell'attuazione della  Convenzione  internazionale  sui  diritti  del
fanciullo in Italia, alla collaborazione  continuativa  e  permanente
con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e  delle
province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di
infanzia e adolescenza,  alla  consultazione  delle  associazioni  ed
organizzazioni di settore,  ai  poteri  consultivi,  di  indirizzo  e
controllo. 
    Tali competenze si inquadrano  nel  sistema  generale  di  tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come
e' noto, una pluralita'  di  soggetti,  pubblici  e  privati,  che  a
diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti
e degli interessi dei bambini e  degli  adolescenti  che  vivono  nel
nostro Paese. 
    In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante,  quale  emerge
dal dettato normativo, e'  quello  di  mettere  a  fattor  comune  le
diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e
raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri  organismi  pubblici
preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con  le
associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli
operatori professionali e con le  loro  associazioni  rappresentative
(magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). 
    L'art. 5 della citata legge disciplina, invece,  l'organizzazione
dell'Autorita',  istituendo  l'Ufficio  dell'Autorita'  garante   per
l'infanzia e l'adolescenza. 
    Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa,  posta  alle
dirette  dipendenze  dell'Autorita'  garante,  attraverso  la   quale
l'Autorita' medesima  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  ad  essa
attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva. 
    Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la  composizione  dell'Ufficio,
precisando che esso debba essere composto, ai  sensi  del  l'art.  9,
comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri  o  appartenenti
ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' ... di  cui  una  di
livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
alle caratteristiche di indipendenza e  imparzialita'  dell'Autorita'
Garante». 
    Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece,  che  «le  norme
concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il
luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette  a  disciplinare
la gestione delle spese, sono adottate, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
garante». 
    La predetta  disposizione  aggiunge  anche  che  «ferme  restando
l'autonomia    organizzativa    e    l'indipendenza    amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede  e  i  locali  destinati  all'Ufficio
dell'Autorita' medesima sono messi a  disposizione  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica». 
    In attuazione di tale disposizione normativa, e'  stato  emanato,
su proposta dell'Autorita' garante, il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a  disciplinare
l'organizzazione ed il  luogo  ove  ha  sede  l'Ufficio,  nonche'  la
gestione   delle   spese   («Regolamento   recante   l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a  norma  dell'art.  5,  comma  2,
della  legge  12  luglio  2011,  n.  112»),  di  seguito   denominato
«Regolamento». 
    Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le
spese per l'espletamento delle competenze  dell'Autorita'  e  per  le
attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il  funzionamento
dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale  scopo
nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed  iscritto
in apposita unita' previsionale di base dello stesso  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri». 
    La medesima disposizione precisa, al  comma  4,  che  l'Autorita'
garante dispone del suddetto fondo  -  pertanto  ha  piena  autonomia
finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. 
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2018  e  adozione
  del piano dei conti integrato. 
    Il bilancio di previsione 2018, come previsto  dall'art.  12  del
Regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla  base
degli  obiettivi  e  dei  programmi  da   realizzare   nell'anno   di
riferimento,  cosi'  come  individuati  nel  documento  programmatico
adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri
seguiti  nella  predisposizione  del  bilancio,  nonche'  ogni  altra
informazione utile sulla gestione. 
    Al  bilancio  annuale  di  previsione  e'  allegata  la   tabella
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente quello cui il  bilancio  si  riferisce.  La
tabella e' formulata in base alla situazione dei conti alla  data  di
elaborazione del bilancio di previsione. 
    Il  risultato  di  amministrazione  e'  costituito  dalla   somma
algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o  minori
accertamenti di entrata (cfr. art. 15 del Regolamento). 
    In aggiunta, ai sensi del l'art. 14 del Regolamento, al  bilancio
annuale di previsione e' allegato il bilancio pluriennale,  elaborato
solo in termini  di  competenza  e  riferito  ad  un  arco  temporale
triennale. Il  bilancio  pluriennale  e'  aggiornato  annualmente  in
ragione  di  eventuali  variazioni  e/o  di  introduzione  di   norme
applicabili all'Autorita'. 
    Come previsto  dall'art.  13  del  Regolamento,  il  bilancio  di
previsione e' costituito per le entrate e per le spese  da  un  unico
Centro di responsabilita' amministrativa. 
    Per quanto riguarda le entrate dell'Autorita', come disposto  dal
comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da: 
    a) contributo finanziario ordinario dello Stato; 
    b)   assegnazioni   e   contributi   da   parte   di    pubbliche
amministrazioni  ed  enti  privati  senza  finalita'  di  lucro,  per
l'esecuzione di specifiche iniziative; 
    c)  contributi  dell'Unione  europea   o   di   altri   organismi
internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; 
    d) attivita' di  assistenza  e  di  formazione  commissionate  da
istituzioni pubbliche e private,  nazionali  ed  estere,  nonche'  da
organismi internazionali; 
    e)  ogni  altra  eventuale  entrata  connessa  all'attivita'  del
Garante o prevista dall'ordinamento; 
    f) avanzo presunto; 
    g) entrate per partite di giro. 
    Per quanto riguarda le spese dell'Autorita',  come  disposto  dal
comma 5 del citato art. 13, esse sono  articolate  funzionalmente  in
macroaggregati e, ai fini della  gestione  e  della  rendicontazione,
sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa. 
    Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva,  come
disposto dall'art.  16  del  Regolamento,  da  utilizzare  nel  corso
dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.  I
prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante
corrispondente incremento degli stanziamenti  di  altri  capitoli  di
spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli
di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di
pagamento. 
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera  b)  del
Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione  per  l'anno
2018  sono  stati  presi  a  riferimento  gli  obiettivi   strategici
definiti, per l'anno 2018, nel Documento programmatico  adottato  dal
Garante con decreto Rep. 139/2016 prot. n. 2398 del 4 novembre 2016. 
    Il bilancio di previsione per l'anno  2018  dell'Autorita'  tiene
conto delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
4 ottobre 2013, n. 123, in cui e'  definito  che  le  amministrazioni
pubbliche in contabilita' finanziaria adottino  un  piano  dei  conti
integrato comune, costituito  dall'elenco  delle  voci  del  bilancio
gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in  modo
da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per  tutte
le amministrazioni pubbliche. 
    L'adozione   del   piano   dei   conti   integrato,   strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli  di  dettaglio,  nel  rispondere
all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi  contabili  e
degli  schemi  di  bilancio  delle   amministrazioni   pubbliche   in
contabilita' finanziaria, realizza uno schema classificatorio  comune
a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese
sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.   
    In linea con le citate disposizioni, l'Autorita' ha  adottato  il
piano dei conti integrato. A tal fine si e' provveduto a ricondurre i
singoli capitoli di entrata e di spesa  del  bilancio  dell'Autorita'
alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel  piano
dei conti integrato, al fine di  uniformare  il  documento  contabile
alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo  del  bilancio  2017
sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei  residui
presunti al 31 dicembre 2017 e le previsioni  definitive  per  l'anno
2017. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di  spesa  di  ogni
singolo capitolo si e' poi  individuata  la  corrispondente  voce  di
entrata o di spesa del piano dei conti integrato. In alcuni  casi  il
rapporto e' stato univoco, in altri e' stato necessario scorporare  i
capitoli deliberati in piu' voci del piano integrato. 
    L'Autorita', per mantenere il  livello  informativo  preesistente
all'adozione   del   piano   dei   conti   integrato,   ha   previsto
un'articolazione gerarchica fino al V  livello.  In  particolare,  in
fase di previsione, il livello minimo  di  articolazione  e'  il  IV;
mentre in fase di gestione e rendicontazione  il  livello  minimo  di
articolazione e' rappresentato dal V. 
    In ragione di cio', e' stato allegato il documento riportante  le
previsioni  per  l'esercizio  finanziario  2018  e  per  il  triennio
2018-2020 secondo la struttura del piano dei conti. 
    Da un punto  di  vista  metodologico  la  presente  relazione  al
bilancio di previsione espone  e  analizza  i  dati  finanziari  piu'
significativi  dell'attivita'  dell'ente.  L'analisi  si  sviluppera'
seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente  di  rilevare
le entrate e le uscite per tipologia di spesa. 
C) Dati contabili. 
Premessa. 
    La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 20  luglio  2012,  n.  168  costituiscono  lo  specifico
fondamento  normativo  dell'autonomia   organizzativa   e   contabile
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  peraltro
declinata  nel  rispetto  dei  principi  generali  che  regolano   la
contabilita' pubblica. 
    In  tale  ambito  e'  redatto  il  bilancio  di  previsione   per
l'esercizio finanziario 2018 dell'Autorita'. Il  documento  evidenzia
le fonti di finanziamento  a  livello  di  missione  e  di  programma
consentendo la  completa  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  ed
espone  le  entrate  e  le  spese  relative  al  funzionamento  della
struttura. 
    Le risorse che alimentano il  bilancio  dell'Autorita'  attengono
alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia»  -
Programma 7 «Sostegno alla  famiglia».  Sono  iscritte  nel  bilancio
dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a  norma
dell'art. 5, comma  3,  della  legge  n.  112/2011,  affluiscono  nel
bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  sono
appostate in entrata sui capitoli numeri 841 ed 842 e nella spesa nel
Centro di responsabilita' 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli
numeri 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate  al  bilancio
autonomo dell'Autorita'. 
 
                   Analisi delle entrate correnti 
 
Contributo finanziario ordinario dello Stato. 
    Gli   stanziamenti   assegnati   al   bilancio   di    previsione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2018,  a
legislazione vigente, risultano  complessivamente  definiti  in  euro
1.045.838  di  cui  euro  200.000  destinati  agli  oneri  di  natura
obbligatoria  ed  euro  845.838  alle  spese  rimodulabili   per   il
funzionamento della struttura. 
    Rispetto all'assestato dell'anno 2017, pari ad euro 1.683.589  di
cui euro 1.483.589 per le spese di funzionamento della struttura,  si
registra un sostanziale decremento di risorse dovuto dal  venir  meno
dell'integrazione pari a euro 60.000 per il  triennio  2015-2016-2017
introdotta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015). 
    La minor stima degli stanziamenti e' stata effettuata sulla  base
dei trasferimenti a favore dell'Autorita' stanziati nel  bilancio  di
previsione 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri  con
riferimento all'annualita' 2018. 
    Con la nuova  previsione  per  l'anno  2018  e  per  il  triennio
2018-2020 della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 novembre 2010, saranno effettuate le eventuali variazioni
in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio  annuale
di previsione e del bilancio pluriennale dell'Autorita'. 
 
                    Analisi delle spese correnti 
 
Spese per indennita' di carica del garante. 
    Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica  del  Garante,
compresi i relativi oneri riflessi, sono  definiti  in  coerenza  con
l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa  di
200.000 euro interamente  finanziata  dall'apposito  stanziamento  di
entrata  (cap.  501  «Fondo  per  le  spese  di  natura  obbligatoria
dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza). 
    A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2018, comprensivo degli
oneri previdenziali e fiscali, e' pari ad euro 200.000, ai  quali  e'
stata sottratta la somma pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza  ed  il  limite
retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-ter, comma  2,
decreto-legge n. 201/2011, cosi' come previsto dai vincoli di finanza
pubblica per finalita' di contenimento della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni. 
Spese  per  attivita'  strumentali   all'esercizio   delle   funzioni
  istituzionali del garante. 
    La voce in esame, per la quale e' stata stimata una somma pari ad
euro 15.000  accoglie  i  rimborsi  per  le  spese  di  missione  sul
territorio nazionale ed estero, strettamente correlati  e  funzionali
all'espletamento dell'attivita' istituzionale del garante. 
Spese per il personale. 
    Come richiamato sub A), il comma 1  dell'art.  5  stabilisce  che
l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba
essere composto, ai sensi  dell'art.  9,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti  del
comparto ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando obbligatorio, nel  numero  massimo  di  dieci
unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in rel
azione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di  indipendenza  e
imparzialita' dell'Autorita' garante. 
    Alla data dell'elaborazione del presente bilancio di  previsione,
l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza  e'
composto da nove unita' di personale, delle quali quattro provenienti
dai ruoli del Ministero della giustizia  (una  con  la  qualifica  di
dirigente coordinatrice), due dai ruoli del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, una dal ruoli del  Ministero  della  difesa,
una  dai  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e una dai ruoli della Regione Lazio. 
    Le spese per il personale in esame ammontano a  complessivi  euro
333.240 ed attengono agli  emolumenti  accessori,  comprensivi  degli
oneri diretti e riflessi, per tutte  le  dieci  unita'  di  personale
previste dalla legge, compreso il dirigente. 
    Le previsioni 2018 sono state determinate sulla base  del  numero
massimo  di  persone  in  posizione  di  comando,  in   ragione   del
reclutamento futuro previsto per un'unita' di personale del  comparto
regioni ed autonomie  locali,  per  la  quale  sono  stati  stanziati
complessivi euro 29.820. 
    La voce in esame include le spese per buoni  pasto  al  personale
nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del
servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni  pasto.
La consistenza  dello  stanziamento  e'  stata  determinata  in  euro
13.000. 
    In considerazione dell'equiparazione giuridico  -  economica  del
personale dell'Ufficio al personale della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri (art. 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza
supporta  l'Autorita'  nella  gestione  del   trattamento   economico
accessorio del personale, anticipando il pagamento  degli  emolumenti
accessori  spettanti,  da  rimborsare   a   carico   dei   pertinenti
stanziamenti del bilancio dell'Autorita'.  Parimenti,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il  pagamento  degli
emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio,  corrisposti  per  la
retribuzione di posizione variabile. 
Spese per consumi intermedi. 
    La voce di spesa in esame, per la  quale  e'  stata  stimata  una
somma pari ad euro 308.935,25, accoglie  le  somme  finalizzate  alla
dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire
il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al  Garante
dall'art. 3 della legge n. 112/2011. 
    Rispetto agli stanziamenti del 2017, pari  ad  euro  780.189,  le
previsioni di  spesa  stimate  nel  2018  registrano  un  sostanziale
decremento pari al  60,4%,  dovuto  alla  riduzione  delle  fonti  di
finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    In aggiunta, in applicazione delle recenti disposizioni di  legge
di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento  al
decreto-legge  n.  101/2013,  al  decreto-legge  n.  66/2014   e   al
decreto-legge n. 90/2014), a decorrere dall'anno 2015 l'Autorita'  ha
previsto significative riduzioni della spesa complessiva per  consumi
intermedi  che,  in  aggiunta  all'esiguita'  dello  stanziamento  di
bilancio e alla sua progressiva riduzione per effetto della misure di
spending review, hanno avuto un  impatto  davvero  considerevole  sul
funzionamento generale della struttura. 
    In ragione della riduzione delle fonti di finanziamento da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  l'Autorita'  ha  dovuto
effettuare  un  efficientamento  e   riduzione   della   spesa,   cui
risentiranno le attivita' istituzionali che si  intendono  realizzare
nell'annualita' 2018. 
    Si evidenziano di seguito le principali variazioni rispetto  alle
previsioni definitive  2017  intervenute  sui  seguenti  capitoli  di
spesa: 
    acquisto  di  beni  di  consumo  e  di  servizi  strumentali   al
funzionamento  dell'ufficio  (cap.  131),  per  il  quale  e'   stata
stanziata una somma parti ad euro 9.000, con un decremento di 15.000; 
    spesa per l'attivita' di comunicazione istituzionale (cap.  132),
pari  ad  euro  30.000,  con  una  variazione  in  diminuzione  dello
stanziamento della voce del 82,35%, rispetto allo scorso  anno  (pari
ad euro 170.000); 
    spesa per  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a  iniziative
istituzionale anche di rilevanza internazionale (cap. 134), pari a  €
28.000, con un decremento del 68.88% rispetto allo  stanziamento  del
2017 (pari a euro 90.000); 
    spese per attuazione delle convenzioni ex art. 4,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio  2012  n.
168 (cap. 141), in misura pari ad euro 30.000, con un decremento  del
79,31% rispetto al  2017;  nonostante  il  decremento,  si  evidenzia
l'importanza  delle  convenzioni  anche   in   considerazione   della
mancanza, nel ridotto organico dell'Ufficio, di risorse umane  dotate
di  requisiti  professionali  necessari  a   supportare   l'Autorita'
nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge;   
    spese per attivita' formative e  di  accrescimento  professionale
(cap. 144), per il quale e' stata stimata  una  somma  pari  ad  euro
15.000, con una variazione in diminuzione del 72,72%,  rispetto  allo
scorso anno. 
    Inoltre, in applicazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge
n. 66/2014, si evidenzia che le spese per consulenti ed esperti (cap.
140), pari ad euro 5.835,25, sono  state  determinate  in  linea  con
quanto previsto dalle disposizioni normative, ovvero nella misura del
4,2%   della   spesa   complessiva   sostenuta   per   il   personale
dell'Autorita', come risultante dal conto annuale del 2012. 
Spese per interventi. 
    In   coerenza   con   le   finalita'   istituzionali   attribuite
all'Autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011,  nonche'  con  gli
obiettivi e i programmi definiti dal  Garante  nel  citato  Documento
programmatico per l'anno 2017, sono  stati  previsti  interventi  per
complessivi euro 276.479,98. 
    Rispetto all'anno precedente,  la  variazione  complessiva  dello
stanziamento  subisce  un  decremento  del  64,64%   pari   ad   euro
505.503,86. 
    La minore stima degli stanziamenti derivante dalla riduzione  dei
trasferimenti determinera' un impatto significativo  sulla  strategia
generale che l'Autorita'  intende  perseguire  nell'annualita'  2018,
ovvero sulle iniziative e sui progetti che  si  intendera'  porre  in
essere, cosi' come delineati nel documento di programmazione adottato
dal garante. 
    Gli  stanziamenti  delle  voci  in  esame  tengono  conto   della
realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future: 
    realizzazione di progetti ed iniziative per la  sensibilizzazione
e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche
in  collaborazione  con  associazioni  e  soggetti  privati  comunque
interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e
degli interessi delle persone di minore eta' (cap. 170,  176,  177  e
178); 
    realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per
i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap. 172);   
    concessione  di  contributi  a  progetti/iniziative  promossi  da
associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo  le
disposizioni del decreto del garante rep. n. 43/2014  prot.  n.  2011
del 17 giugno 2014 e successive modificazioni  e  integrazioni  (cap.
173 e 175); 
 
                Analisi delle spese in conto capitale 
 
Spese in conto capitale. 
    Le spese in conto capitale  sono  previste  in  euro  27.500,  in
riduzione  rispetto  allo  scorso  anno  del  69,1%  (pari  ad   euro
89.000,62). 
    La consistenza dello stanziamento relativo alle  spese  in  conto
capitale e' destinata prevalentemente  all'acquisto  di  attrezzature
informatiche (cap. 201) e per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di
sistemi informativi (cap. 204), nonche' il potenziamento del sito web
dell'Autorita', al fine di accrescere la visibilita' e ottimizzare la
fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni. 
 
                          Fondo di riserva 
 
    Il  Fondo  di  riserva,  destinato  a  coprire  eventuali   spese
impreviste   e   non   preventivabili   che    dovessero    insorgere
nell'esercizio 2018, e' stato determinato in euro 88.133,7, in  linea
con lo stanziamento effettuato nel 2017. 
    L'entita' del  Fondo  di  riserva  e'  stata  calcolata,  in  via
prudenziale, nella misura del 6% circa del totale delle previsioni di
spesa. 
    In sede di approvazione  del  rendiconto  2017  si  valutera'  la
possibilita' di adeguare il fondo di  riserva  anche  sulla  base  di
quanto emerso dalla gestione 2017. 
 
                     Vincoli di finanza pubblica 
 
    Per quanto  riguarda  i  limiti  di  spesa  fissati  dalle  leggi
vigenti, per finalita' di contenimento della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa  per  consumi
intermedi), si precisa che i limiti  previsti  dal  decreto-legge  n.
112/2008, dal decreto-legge n. 78/2010 e dalla legge n. 244/2007 come
modificata dalla legge n. 122/2010 non sono applicabili all'Autorita'
garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono
entrate in vigore in data antecedente  all'entrata  in  vigore  della
legge istitutiva dell'Autorita' medesima (legge 12  luglio  2011,  n.
112). 
    In applicazione della circolare  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 23
dicembre 2015, n. 32, i limiti previsti dal decreto-legge n.  95/2012
(art. 8, comma 3) e dal decreto-legge n. 201/2011 (art. 23-ter, comma
2)  si  applicano  invece  all'Autorita'  con  riferimento  ai   dati
contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato
dall'Ente relativo all'intero anno. 
    Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione  e  in
conformita'  alle  istruzioni  dell'ultima  circolare  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato 2 febbraio 2015, n.  8,  a  decorrere  dall'anno
2014 l'Autorita' e' tenuta a versare annualmente  al  bilancio  dello
Stato i seguenti risparmi di spesa: 
    art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: euro  107.783,51  pari
al 10% della spesa sostenuta per  consumi  intermedi  nell'anno  2013
(euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013). 
    art. 23-ter., comma 2, decreto-legge n. 201/2011: euro  30.099,97
pari  alla  differenza  tra  il  trattamento   economico   accessorio
spettante  per  l'incarico  di  garante  dell'Ufficio  dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza (euro 61.786,18), ed il limite
retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-ter., comma 2,
decreto-legge n. 201/2011 (euro 31.686,22); 
    art 50, comma 3, decreto-legge n. 66/2014: euro 53.891,75 pari ad
un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno
2013, come gia'  ridotta  si  sensi  del  citato  art.  8,  comma  3,
decreto-legge n. 95/2012 (euro 107.783,51), 
    per un importo complessivo di euro 191.775,23. 
    Detto  importo  e'  specificamente  evidenziato,   nel   bilancio
dell'Autorita', nell'apposito capitolo n. 302 denominato  «Versamenti
all'entrata dello  Stato»,  ai  fini  del  successivo  versamento  ai
pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato. 
    Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono  gli  ulteriori  limiti
stabiliti  dalle  leggi  successive   (decreto-legge   n.   101/2013,
decreto-legge   n.   66/2014),   con   particolare   riferimento   al
contenimento della spesa per consulenze ed autovetture. 
    Le previsioni di bilancio  per  l'anno  2018  tengono  conto  del
quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti. 
 
                 Situazione amministrativa presunta 
 
    Per realizzare il  complesso  degli  obiettivi  e  dei  programmi
individuati dal garante nel Documento  programmatico  richiamato  sub
B), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  168/2012
prevede l'utilizzo dell'avanzo di esercizio  presunto  alla  data  di
elaborazione del bilancio di previsione  cosi'  come  risultante  dal
prospetto allegato allo stesso bilancio per un importo pari  ad  euro
365.126,20. 
    In particolare, tale avanzo presunto deriva  dalle  minori  spese
presunte impegnate rispetto alle entrate accertate  nell'esercizio  e
dall'avanzo proveniente dall'esercizio precedente. 
    In sede di approvazione del rendiconto 2017,  saranno  effettuate
le eventuali variazioni in aumento  o  in  diminuzione  dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione all'interno del bilancio 2018: 
 
                       Le previsioni di cassa 
 
    Le previsioni di cassa sono state formulate in  coerenza  con  le
esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2018 in relazione  agli
incassi previsti dai trasferimenti  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; si e' tenuto conto  dell'effettiva  capacita'
di spesa  in  relazione  agli  stanziamenti  di  competenza  e  della
necessita' di smaltimento dei residui passivi. 
    Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per
l'esercizio 2018: 
      
 
           +-------------------+-------------------------+
           |Fondo di cassa     |                         |
           |presunto al 1°     |                         |
           |gennaio 2018       |               586.402,51|
           +-------------------+-------------------------+
           |Incassi previsti   |                         |
           |nel 2018           |             1.101.138,00|
           +-------------------+-------------------------+
           |Pagamenti previsti |                         |
           |nel 2018           |             1.687.540,51|
           +-------------------+-------------------------+
           |Saldo              |                     0,00|
           +-------------------+-------------------------+
 
 
                    Bilancio pluriennale 2018 - 2020 
 
    Al bilancio 2018 risulta allegato,  ai  sensi  dell'art.  14  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  168/2012,  il
bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020,  anche  secondo  il
piano dei conti integrato. 
    Il  bilancio  pluriennale  definisce   il   quadro   di   risorse
finanziarie che si prevede di  impegnare  nel  triennio  considerato,
evidenziando la correlazione esistente tra  i  flussi  di  entrata  e
quelli di uscita. 
    Il bilancio di previsione pluriennale  presenta  un'articolazione
delle  poste  coincidente  con  quella  del   bilancio   annuale   di
previsione. Gli stanziamenti  previsti  nel  bilancio  di  previsione
pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono  a  quelli
contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio. 
    Le risorse previste per le annualita'  2018  e  2019  sono  state
stanziate sulla base  dei  trasferimenti  previsti  nel  bilancio  di
previsione 2017-2019 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
destinati  al  funzionamento  dell'Autorita'  con  riferimento   alle
medesime annualita'. 
    Al contrario, le risorse  previste  per  l'annualita'  2020  sono
state stanziate sulla base dei medesimi  trasferimenti  previsti  per
l'annualita'   2019,   in   ragione   della   mancanza,   ad    oggi,
dell'approvazione  del  bilancio  di   previsione   2018-2020   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Con la nuova  previsione  per  l'anno  2018  e  per  il  triennio
2018-2020 della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  l'Autorita'
provvedera' ad aggiornare ed apportare le eventuali  variazioni  alle
previsioni di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  pluriennale,  in
coerenza con gli obiettivi e i programmi  da  realizzare  in  ciascun
anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. 
    Di seguito si espongono le previsioni di  entrata  per  gli  anni
2018-2020: 
    euro 1.466.264,20 per l'esercizio 2018; 
    euro 1.102.343 per l'esercizio 2019; 
    euro 1.102.343 per l'esercizio 2020. 
    Con  riguardo  allo  stanziamento  per   l'annualita'   2019,   e
conseguentemente per l'annualita' 2020, si evidenzia che, venuta meno
l'integrazione pari a euro 600.000 netti introdotta  dalla  legge  di
stabilita' 2015 per il solo triennio 2015-2016-2017, lo  stanziamento
risulta drasticamente ridotto e  ben  al  di  sotto  della  dotazione
finanziaria dell'Autorita' determinata ex lege dall'art. 7, comma  1,
della legge n. 112/2011 in  euro  1.500.000  «a  decorrere  dall'anno
2012». 
    La  significativa  riduzione  di  trasferimenti  da  parte  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   puo'   compromettere
drasticamente l'attivita' e i compiti attributi  all'Autorita'  dalla
legge istitutiva della  stessa,  in  ragione  di  cio',  al  fine  di
consentire a tale  Autorita'  di  perseguire  con  efficacia  i  fini
istituzionali, risulta  essenziale  ed  imminente  una  rimodulazione
degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico