Art. 4 
 
 
                       Atti per via telematica 
 
  1. Le comunicazioni previste dal presente decreto tra uffici  della
pubblica  amministrazione  e  tra  il  Commissario   e   i   soggetti
destinatari delle procedure  di  recupero  sono  effettuate  mediante
utilizzo della posta  elettronica  certificata,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e  convalida  di
firma. 
  2. Eventuali eccezioni alla  procedura  di  comunicazione  per  via
telematica  devono  essere  debitamente  motivate   nella   nota   di
trasmissione degli atti stessi. 
  3. Se l'indirizzo del destinatario  della  procedura  di  recupero,
come  risultante  dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di  posta
elettronica certificata (INI-PEC), non risulta valido e attivo  o  se
la casella di posta elettronica risulta satura, le  comunicazioni  di
cui all'art. 3, commi 3 e 6, si eseguono  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento,  senza  ulteriori  adempimenti  a  carico  del
Commissario.