Art. 4 Atti per via telematica 1. Le comunicazioni previste dal presente decreto tra uffici della pubblica amministrazione e tra il Commissario e i soggetti destinatari delle procedure di recupero sono effettuate mediante utilizzo della posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validita' di atti e convalida di firma. 2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi. 3. Se l'indirizzo del destinatario della procedura di recupero, come risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), non risulta valido e attivo o se la casella di posta elettronica risulta satura, le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 6, si eseguono mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico del Commissario.