1. Nell'elencare i poteri di cui devono disporre  le  autorita'  di
risoluzione, il Capitolo VI  della  BRRD  (Direttiva  2014/59/UE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  maggio  2014)  prevede
all'art. 71 il potere  di  sospendere  temporaneamente  i  meccanismi
terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale  di  un
ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle  sue
filiazioni. Il potere riguarda tutti  i  contratti  disciplinati  dal
diritto di uno Stato membro. 
  A  questa  disposizione  e'  stata  data  attuazione   nel   nostro
ordinamento attraverso l'art.  68  del  decreto  legislativo  del  16
novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015)  che  assegna
alla Banca d'Italia, in qualita'  di  Autorita'  di  risoluzione,  il
potere  di  sospendere  -  dalla  pubblicazione  del   programma   di
risoluzione e fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo -
l'attivazione di  meccanismi  terminativi  riconosciuti  a  qualunque
controparte contrattuale di un ente sottoposto a  risoluzione  (comma
1) e, al ricorrere di determinate condizioni, alle controparti di una
societa' controllata dall'ente sottoposto a  risoluzione  (comma  2).
Per rendere efficace l'esercizio di tale potere  anche  relativamente
ai contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, il comma  8
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che la Banca
d'Italia possa disporre, nei casi da  essa  individuati,  che  questi
contengano una clausola mediante  la  quale  le  parti  accettano  di
subire gli effetti della sospensione prevista dallo stesso articolo. 
  Particolare  rilevanza  assumono,  in  tale  ambito,  i   contratti
finanziari (strumenti derivati e securities financing  transactions).
L'esistenza di un potere in  capo  all'autorita'  di  risoluzione  di
sospendere temporaneamente l'attivazione dei  meccanismi  terminativi
di tali contratti e' infatti uno  degli  elementi  che  gli  standard
elaborati dal Financial Stability Board (FSB) chiedono di considerare
per valutare la risolvibilita'  di  una  banca  o  altra  istituzione
finanziaria. (1) 
  Su sollecitazione dello stesso FSB, le banche sistemiche a  livello
internazionale  (Global  Sistemically  Important  Banks  -   G-SIBs),
aderendo allo Universal Resolution Stay Protocol del 2015  pubblicato
dall'ISDA, si sono gia' volontariamente impegnate  a  riconoscere  il
potere delle  autorita'  di  risoluzione  delle  proprie  controparti
G-SIBs  estere  di  sospendere  temporaneamente   l'attivazione   dei
meccanismi terminativi inseriti nei  contratti  finanziari  tra  loro
stipulati. 
  Contratti finanziari disciplinati dal diritto di  uno  Stato  terzo
sono peraltro presenti anche presso  gruppi  bancari  con  dimensioni
piu' contenute delle G-SIBs. Alcune giurisdizioni, e tra queste anche
alcuni  Stati  dell'Unione  europea,  hanno  gia'   adottato   misure
regolamentari che richiedono a tutti gli intermediari, o  comunque  a
un novero di intermediari piu' ampio rispetto a quello delle  G-SIBs,
l'inserimento obbligatorio nei contratti finanziari di  clausole  con
cui la controparte riconosce il potere dell'autorita' di  risoluzione
di   sospendere   temporaneamente   l'attivazione   dei    meccanismi
terminativi nei contratti finanziari, disciplinati dal diritto di uno
Stato estero, stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione. 
  2. Con il presente Provvedimento, la Banca d'Italia -  in  qualita'
di Autorita' di risoluzione - detta disposizioni attuative  dell'art.
68, comma 8 del decreto  legislativo  n.  180/2015,  individuando  la
tipologia  di  contratti,  intermediari  e  controparti  a  cui  puo'
applicarsi il potere di sospensione per due giorni lavorativi. 
  Le disposizioni si applicano ai contratti  finanziari,  cosi'  come
definiti nell'art. 1, comma 1, lettera (o), del  decreto  legislativo
n. 180/2015 (ad eccezione degli accordi di prestito interbancario con
scadenza pari o inferiore a tre mesi), regolati dal  diritto  di  uno
Stato terzo,  stipulati,  con  qualsiasi  controparte,  da  banche  e
societa' finanziarie (ivi incluse le SIM) rientranti nelle competenze
del Comitato Unico di Risoluzione,  con  l'esclusione  dei  contratti
conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento  titoli
o con i relativi operatori,  le  controparti  centrali  o  le  banche
centrali. 
  L'applicazione ai soli intermediari che ricadono  nelle  competenze
del Comitato Unico di  Risoluzione  e'  ascrivibile  all'esigenza  di
migliorare con priorita' la risolvibilita' di  soggetti  di  maggiore
dimensione e complessita', in ragione del maggior  grado  di  rischio
sistemico che questi comportano e della circostanza che  presso  tali
intermediari si concentrano  pressoche'  esclusivamente  i  contratti
finanziari in essere rilevanti ai fini delle presenti disposizioni. 
  Al Provvedimento non si applicano gli obblighi di  consultazione  e
di analisi d'impatto previsti dal Provvedimento del 24 marzo 2010 per
l'emanazione degli atti di natura  normativa  della  Banca  d'Italia,
considerato il suo carattere d'urgenza,  fatta  salva  l'esigenza  di
garantire, in alcuni casi, un periodo transitorio per  l'applicazione
(cfr. infra). Infatti, la mancanza del potere in capo alla competente
autorita' di risoluzione di sospendere l'attivazione  dei  meccanismi
terminativi dei contratti finanziari  regolati  dal  diritto  di  uno
Stato terzo  costituisce  un  elemento  potenzialmente  in  grado  di
compromettere la piena ed effettiva risolvibilita' degli intermediari
e l'attuazione  delle  previste  strategie  per  superare  la  crisi.
L'emanazione del Provvedimento in tempi rapidi  e'  inoltre  conforme
all'obiettivo  di  uniformare  l'ordinamento  italiano,   nell'ottica
dell'integrazione europea del sistema bancario e finanziario e  delle
regole sulle  crisi  degli  intermediari  creditizi,  alle  soluzioni
normative gia' adottate da altri Stati membri. 
  Sono  state  tuttavia  condotte  un'analisi  di   impatto   e   una
consultazione informale che ha coinvolto l'ABI e gli intermediari che
hanno in essere contratti della specie. Esse hanno confermato che  il
Provvedimento  determina  oneri  di  entita'  molto  limitata  per  i
soggetti destinatari, considerato che i contratti finanziari regolati
dal diritto di Stati terzi sono concentrati, come detto,  presso  gli
intermediari di elevate dimensioni e che il relativo controvalore  e'
trascurabile rispetto al valore complessivo dei contratti finanziari.
I  commenti  raccolti  nella  consultazione  sono  stati  tenuti   in
considerazione nell'elaborazione del testo normativo. 
  3. Il Provvedimento entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana   e   verra'
pubblicato sul sito web della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it  Le
disposizioni  in  esso  contenute  si  applicano  con   le   seguenti
tempistiche: 
    a) per i contratti finanziari stipulati tra G-SIBs, si  applicano
dalla data  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale,  in  modo  da
assicurare continuita' alle obbligazioni che  le  G-SIBs  hanno  gia'
volontariamente assunto aderendo  all'ISDAUniversal  Resolution  Stay
Protocol del 2015; 
    b) in tutti gli altri casi, si applicano decorso  un  anno  dalla
sua entrata in vigore. Questa soluzione permette di tener conto delle
possibili iniziative  dell'ISDA  volte  a  facilitare  l'accettazione
delle  nuove  clausole  previste  dal  Provvedimento  attraverso   la
predisposizione di un apposito Jurisdictional Modular Protocol o,  in
loro assenza, dei tempi di adeguamento della  contrattualistica  alla
nuova disciplina. 
  In coerenza con l'art. 68, comma  8,  del  decreto  legislativo  n.
180/2015,  il  Provvedimento  si  applica  ai  contratti  conclusi  o
rinnovati successivamente alle date  indicate  nei  punti  a)  e  b);
poiche'  esso  rafforza   ulteriormente   la   risolvibilita'   degli
intermediari, e' rimesso  ai  destinatari  l'inserimento  -  su  base
volontaria - di  clausole  di  sospensione  nei  contratti  stipulati
precedentemente, anche nel quadro delle iniziative dell'ISDA. 
    Roma, 16 gennaio 2018 
 
                                                Il Governatore: Visco 

(1) Cfr. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial
    Institutions.