(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI   SOSPENSIONE   TEMPORANEA   DA   PARTE
  DELL'AUTORITA'  DI  RISOLUZIONE  DEI  MECCANISMI  TERMINATIVI   DEI
  CONTRATTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DI UNO STATO TERZO. 
 
                          LA BANCA D'ITALIA 
 
    Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180  (decreto
legislativo  n.  180/2015)  che  detta  norme  di  attuazione   della
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento; 
    Visto in particolare l'art. 68 del decreto  legislativo  180/2015
che disciplina l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del potere
di sospendere temporaneamente i meccanismi  terminativi  riconosciuti
alla controparte di un contratto stipulato da un  ente  sottoposto  a
risoluzione o da una sua societa' controllata; 
    Visto  in  particolare  il  comma  8  dell'art.  68  del  decreto
legislativo n. 180/2015 che conferisce alla Banca d'Italia il  potere
di  disporre,  nei  casi  da  essa  individuati,  che   i   contratti
disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo  la  data
di entrata in vigore del citato decreto  legislativo  contengano  una
clausola mediante la quale le parti accettano di subire  gli  effetti
della sospensione prevista dal medesimo articolo; 
    Visti gli articoli 32 e 33 del decreto  legislativo  n.  180/2015
che  disciplinano  la  risoluzione  delle  banche  e  delle  societa'
finanziarie appartenenti a un gruppo bancario; 
    Visto il comma 4 dell'art. 61 delTesto Unico  Bancario  che,  nel
disciplinare  l'attivita'  di   direzione   e   coordinamento   della
capogruppo, prevede che questa emani disposizioni alle componenti del
gruppo bancario per l'esecuzione  delle  istruzioni  impartite  dalla
Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo stesso; 
    Considerato  che  il  Financial   Stability   Board   (FSB),   in
consultazione con il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)  e
con  le  autorita'  nazionali  competenti,  identifica   e   pubblica
annualmente la lista di Global Systemically Important Banks (G-SIBs); 
    Considerato  che  gli  standard  elaborati   dal   FSB   valutano
l'esistenza del  potere  in  capo  all'autorita'  di  risoluzione  di
sospendere temporaneamente i  meccanismi  terminativi  dei  contratti
finanziari stipulati  dall'ente  sottoposto  a  risoluzione  tra  gli
elementi da considerare ai fini  del  giudizio  sulla  risolvibilita'
dell'ente stesso; 
    Considerato che l'esistenza di contratti finanziari  disciplinati
dal diritto di Stati terzi potrebbe rendere  inefficace  l'esercizio,
da parte della competente autorita' di risoluzione, dei propri poteri
di sospensione temporanea dei suddetti meccanismi terminativi; 
    Ritenuto necessario introdurre  una  regolamentazione  che  renda
obbligatori gli impegni che le G-SIBs hanno  volontariamente  assunto
aderendo  all'ISDA  Universal  Resolution  Stay  Protocol  del  2015,
secondo i  quali,  in  caso  di  risoluzione  di  una  G-SIB  propria
controparte contrattuale, le G-SIBs sottostanno  agli  effetti  della
sospensione  temporanea,  disposta  dalla  competente  autorita'   di
risoluzione, dei propri diritti di attivare i meccanismi  terminativi
dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno Stato terzo; 
    Ritenuto   necessario   migliorare,   piu'   in   generale,    la
risolvibilita' di tutti i gruppi bancari e delle banche  non  facenti
parte di gruppi che rientrano nella competenza del Comitato Unico  di
Risoluzione ai sensi dell'art. 7, commi 2,  4  lettera  b)  e  5  del
Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del 15 luglio 2014, introducendo una  regolamentazione  che  obblighi
tali soggetti a non vincolarsi a  contratti  finanziari  disciplinati
dal diritto di uno Stato terzo privi  di  una  clausola  mediante  la
quale, nel caso di risoluzione degli stessi, la  controparte  accetta
di subire gli effetti della sospensione  temporanea  dell'attivazione
dei meccanismi terminativi disposta  dalla  competente  autorita'  di
risoluzione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti  societa',
aventi sede legale  in  Italia  e  rientranti  nella  competenza  del
Comitato unico di risoluzione, ai  sensi  dell'art.  7,  commi  2,  4
lettera b) e 5  del  Regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014: 
      a) banche non appartenenti a gruppi bancari; 
      b) banche, societa' finanziarie e  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista che sono capogruppo di un gruppo bancario ai  sensi
dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; 
      c) altre banche e societa' finanziarie appartenenti a un gruppo
bancario ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.