Allegato DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DA PARTE DELL'AUTORITA' DI RISOLUZIONE DEI MECCANISMI TERMINATIVI DEI CONTRATTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DI UNO STATO TERZO. LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che detta norme di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; Visto in particolare l'art. 68 del decreto legislativo 180/2015 che disciplina l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione o da una sua societa' controllata; Visto in particolare il comma 8 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 che conferisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal medesimo articolo; Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 180/2015 che disciplinano la risoluzione delle banche e delle societa' finanziarie appartenenti a un gruppo bancario; Visto il comma 4 dell'art. 61 delTesto Unico Bancario che, nel disciplinare l'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo, prevede che questa emani disposizioni alle componenti del gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo stesso; Considerato che il Financial Stability Board (FSB), in consultazione con il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) e con le autorita' nazionali competenti, identifica e pubblica annualmente la lista di Global Systemically Important Banks (G-SIBs); Considerato che gli standard elaborati dal FSB valutano l'esistenza del potere in capo all'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi dei contratti finanziari stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione tra gli elementi da considerare ai fini del giudizio sulla risolvibilita' dell'ente stesso; Considerato che l'esistenza di contratti finanziari disciplinati dal diritto di Stati terzi potrebbe rendere inefficace l'esercizio, da parte della competente autorita' di risoluzione, dei propri poteri di sospensione temporanea dei suddetti meccanismi terminativi; Ritenuto necessario introdurre una regolamentazione che renda obbligatori gli impegni che le G-SIBs hanno volontariamente assunto aderendo all'ISDA Universal Resolution Stay Protocol del 2015, secondo i quali, in caso di risoluzione di una G-SIB propria controparte contrattuale, le G-SIBs sottostanno agli effetti della sospensione temporanea, disposta dalla competente autorita' di risoluzione, dei propri diritti di attivare i meccanismi terminativi dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno Stato terzo; Ritenuto necessario migliorare, piu' in generale, la risolvibilita' di tutti i gruppi bancari e delle banche non facenti parte di gruppi che rientrano nella competenza del Comitato Unico di Risoluzione ai sensi dell'art. 7, commi 2, 4 lettera b) e 5 del Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, introducendo una regolamentazione che obblighi tali soggetti a non vincolarsi a contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, nel caso di risoluzione degli stessi, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dalla competente autorita' di risoluzione; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti societa', aventi sede legale in Italia e rientranti nella competenza del Comitato unico di risoluzione, ai sensi dell'art. 7, commi 2, 4 lettera b) e 5 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014: a) banche non appartenenti a gruppi bancari; b) banche, societa' finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista che sono capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; c) altre banche e societa' finanziarie appartenenti a un gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario.